Anche nel 2022 è possibile accedere al regime forfettario con un’aliquota di tassazione pari al 5% anziché del 15%. Ciò, è ammesso solo nel rispetto di precise condizioni e requisiti espressamente  individuate dal Legislatore. Chi sta già beneficiando dell’aliquota del 5%, deve stare ben attento alla verifica della decorrenza dei 5 anni. Infatti, l’aliquota abbattuta dal 15% al 5%, può essere applicata ai redditi relativi a soli 5 periodi d’imposta. Superati i 5 anni, si applica l’aliquota di tassazione del 15%.

Ecco come devono essere conteggiati i cinque anni.

Forfettari 5%. I requisiti da rispettare

I contribuenti in regime forfettario in fase di start-up, possono beneficiare di un’aliquota di tassazione pari al 5%.

Per poter beneficiare della tassazione al 5%, è necessario rispettare precise condizioni fissate al comma 65, della Legge 190/2014.

Nello specifico, è necessario che il contribuente:

  • non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività , attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cuil’attività
  • precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 €.

Dunque le condizioni da rispettare sono diverse.

In merito al requisito di “non aver esercitato nei tre anni precedenti l’inizio della nuova attività, altre attività artistica, professionale o di impresa”, nella circolare n°10/e 2016 è stato chiarito quanto segue. Il calcolo dei tre anni deve essere rapportato al calendario gregoriano, non al periodo d’imposta, nè all’anno solare.

Per intenderci:

  • un contribuente che vuole avviare una nuova attività ad settembre 2022,
  • potrà beneficare dell’imposta al 5% qualora abbia concluso la precedente attività entro settembre del 2019.

Attenzione, la tassazione del 5% anziché del 15%, può essere applicata per il periodo d’imposta in cui l’attivita’ e’ iniziata e per i quattro successivi.

La decorrenza di 5 anni

Sulla decorrenza dei 5 anni regime forfettario, quando l’attività si considera avviata ai fini della normativa in parola?

Ebbene, per rispondere a tale domanda è utile riprendere la circolare n° 17/e 2012, relativi ai contribuenti in regime di vantaggio  per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

In particolare, in tale documento di prassi, è stato chiarito che:

per stabilire quale sia il periodo di imposta di inizio di una nuova attività produttiva non si fa riferimento alla mera apertura della partita IVA, bensì all’effettivo esercizio dell’attività, da intendersi come la prima effettuazione di operazioni attive relative all’attività caratteristica ovvero di quelle passive sempre preordinate a tale attività. Sono, a tal fine, considerate rilevanti le attività necessarie all’allestimento dell’attività come l’acquisto di beni strumentali o di beni destinati alla rivendita o da utilizzare per rendere prestazioni di servizi.

Noi di investire Oggi riteniamo che tali indicazioni valgano anche per i contribuenti in regime forfettario.

Da qui, la decorrenza dei 5 anni deve essere verificata sulla base delle indicazioni finora analizzate.