La Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, ha rivisto i requisiti di accesso al regime forfettario 2023. Anche se l’Unione Europea dovrà dire l’ultima parola. Oltre ad alzare la soglia di ricavi/compensi nel rispetto della quale è possibile accedere e permanere nel regime forfetario, il legislatore ha introdotto delle novità rispetto alle conseguenze che si verificano in capo a chi dovesse superare il nuovo limite dei ricavi di 85.000 euro. Il precedente limite era fissato a 65.000 euro. Detto ciò, anche quest’anno sarà ancora possibile sfruttare l’aliquota agevolata del 5%.

Facendo però attenzione al nuovo limite di 85.00 euro laddove ci fosse un’attività già in essere.

In considerazione di tutte queste novità, è utile riportare una breve guida operativa per chi da quest’anno intende accedere o continuare a operare con la partita iva in regime forfettario.

Il regime forfettario: nuovi requisiti di accesso

Il nuovo comma 54 della Legge di bilancio ammette al regime forfettario coloro i quali:

  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;
  • hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

Attenzione però al superamento della soglia di 85.000 euro in corso d’anno. Non trova più applicazione incondizionata la regola in base alla quale, al superamento del limite di ricavi/compensi si esce dal forfettario con effetti dall’anno successivo. Infatti, con ricavi superiori a 85.000 e fino a 100.000 euro, si perderà il regime forfettario con effetto dall’anno successivo a quello di superamento del limite; con ricavi oltre 100.000 euro, l’uscita dal regime forfettario è immediata (regole ordinarie Irpef e IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite di 100.000 euro).

Le cause di esclusione

La Legge di bilancio 2023 mantiene intatte le cause di esclusione ossia quelle condizioni al verificarsi delle quali non è possibile applicare il regime forfettario.

Di conseguenza, strada sbarrata al regime forfettario per:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, a eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.

Le ulteriori cause di esclusione

Rimangono in essere le ulteriori cause di esclusione.

Dunque, non potranno accedere al forfettario:

  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
  • coloro che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro. Fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro. Tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Nei fatti, non si registra alcuna variazione rispetto alle cause di esclusione.

Il forfettario al 5%

La Legge di bilancio 2023 non apporta modifiche alle regole di tassazione per chi è in regime forfettario. Infatti, il reddito viene sempre determinato applicando al totale dei ricavi o dei compensi incassati nell’anno un coefficiente di redditività. Il coefficiente di redditività varia in base al tipo di attività svolta.  Ad esempio, per le attività professionali il coefficiente di redditività è pari al 78%; per gli intermediari del commercio è del 62%, ecc.

Da tale reddito sono deducibili i contributi previdenziali dovuti per legge. Al reddito così determinato, si applica l’imposta sostitutiva del 15% o del 5%.

Dunque, anche quest’anno, in alcuni casi, sarà possibile applicare l’aliquota del 5%.

In particolare, può applicare la tassazione al 5%, per i primi 5 anni dei attività:

  • il contribuente che non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività , attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomi escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al nuovo limite di 85.000 euro.

Dunque, bisogna rispettare contemporaneamente i suddetti requisiti.