La Legge di bilancio 2023 rivede i requisiti di accesso al regime forfettario sia per chi applica l’aliquota del 5% sia per chi è sottoposto a quella ordinaria del 15%. Infatti, il Governo ha deciso di alzare la soglia di ricavi/compensi che permette di accedere e permanere nel regime forfettario. Il limite è stato innalzato da 65.000 euro a 85.000 euro non solo per le nuove attività ma anche per quelle che nel 2022 erano già in regime forfettario (o ordinario o ancora semplificato).

Cosicché un forfettario con ricavi 2022 pari a 80.000 euro potrà continuare a sfruttare i vantaggi del regime in parola.

Ciò nonostante abbia superato la soglia in vigore a inizio 2022 pari a a 65.000 euro.

Detto ciò, l’innalzamento della soglia ricavi/compensi da 65.000 euro a 85.000 era subordinato all’autorizzazione dell’Unione Europea.

L’autorizzazione è stata concessa oppure la decisone non è stata ancora presa? Ecco quello che c’è da sapere.

Regime forfettario. Le novità nella Legge di bilancio 2023

Dal 1° gennaio 2023, è entrata in vigore la nuova soglia di ricavi/compensi che non deve essere superata per poter accedere al regime forfetario.

Cosicché, possono accedere al regime in parola, i titolari di partita iva che (vedi nuovo comma 54 della Legge 190/2014, Legge di stabilità 2015):

  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;
  • hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

Se si supera la soglia di 85.000 euro

La Legge di bilancio ha previsto un meccanismo particolare in caso di superamento della soglia di 85.000 euro in corso d’anno. Un pò rifacendosi alle previsioni in essere rispetto all’ex regime dei minimi (poi diventato regime di vantaggio con il DL 98/2011).

In particolare, se in corso d’anno il contribuente raggiunge:

  • ricavi superiori a 85.000 e fino a 100.000 euro, uscirà dal regime forfettario con effetto dall’anno successivo a quello di superamento del limite;
  • con ricavi oltre 100.000 euro, l’uscita dal regime forfettario è immediata (regole ordinarie Irpef e IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite di 100.000 euro).

Rimangono invariate le cause di esclusione

La Manovra 2023 mantiene invariate le cause di esclusione che appunto non permettono l’applicazione del regime forfettario.

Nello specifico, non possono accedere al regime in esame:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.

Ulteriori cause di esclusione

Ancora, accesso al regime forfettario sbarrato per:

  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari. Ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro. Fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro. Tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Regime forfettario a 85.000 euro.
Manca l’autorizzazione UE

Come detto in premessa, l’innalzamento della soglia ricavi a 85.000 euro è subordinato all’autorizzazione dell’Unione Europea.

In particolare, come si legge nella relazione illustrativa della Legge di bilancio 2023, l’innalzamento della soglia dei ricavi e compensi fino a 85.000 euro tiene conto della direttiva (UE) 2020/285 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese che si applica a partire dal 1° gennaio 2025.

Detta direttiva prevede che gli Stati possono ammettere al regime di franchigia IVA i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 85.000 euro.

La medesima direttiva prevede che se nel corso dell’anno solare il soggetto passivo supera la soglia di volume d’affari di 100.000 euro, il regime di franchigia cessa di applicarsi a partire da quel momento. In attesa del recepimento della citata direttiva, l’innalzamento della soglia fino a 85.000 euro, così come previsto dalla presente disposizione, è subordinato al rilascio di una specifica misura di deroga da parte delle competenti autorità europee. Tale richiesta, presentata il 4 novembre u.s., è attualmente al vaglio delle competenti autorità europee.

In sostanza, considerato che la citata direttiva fa riferimento al 1 gennaio 2025, per anticipare i suoi effetti è necessario una specifica autorizzazione UE. A oggi non ancora pervenuta.

Noi di Investire Oggi riteniamo che l’autorizzazione possa arrivare a breve, non essendoci particolari criticità circa l’innalzamento della soglia di ricavi/compensi.