Il regime forfettario dal 2016 è l’unica scelta per partite IVA agevolate. Da quest’anno infatti non è più possibile aderire ai vecchi minimi. Abbiamo messo a confronto i due regimi dal punto di vista dei requisiti di accesso, della tassazione e della convenienza. Oggi invece ci soffermiamo su un aspetto più formale ovvero la predisposizione di una fattura. Quali elementi sono necessari per le fatture di contribuenti che rientrano nel regime forfettario? Qual è la dicitura finale corretta con il riferimento legislativo che va riportata? La fattura dei contribuenti del forfettario è soggetta ad imposta di bollo e a ritenuta d’acconto?

Fatture forfettario: dicitura di chiusura e riferimenti di legge

La dicitura che andava riportata nel precedente regime dei minimi era il riferimento alla Legge Finanziaria 2008 (e successive modifiche).

Che cosa devono riportare in fattura i contribuenti che aderiscono al forfettario?   La dicitura corretta è la seguente: “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014. Imposta di bollo da 2 euro assolta sull’originale per importi maggiori di 77,47 euro”.

Regime forfettario: si applica la ritenuta d’acconto ai compensi?

I compensi dei contribuenti titolari di partita IVA soggetti a forfettario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. Per i vecchi minimi, visto che l’imposta sostitutiva era stata fissata al 5%, la ritenuta d’acconto era stata abrogata.

Imposta di bollo nelle fatture: quando va messa?

Per quanto riguarda l’imposta di bollo invece nulla è cambiato rispetto al regime dei minimi. La normativa prevede che questa vada apposta quando l’importo totale della fattura supera i 77,47 euro.