Sul fronte del regime dei minimi vige ancora molta confusione in termini di regole per la fattura. Chi rientra in questo regime agevolato per le partite IVA spesso non ha esperienza di contabilità e purtroppo la tanto promossa (e promessa) semplificazione non garantisce sempre la chiarezza sufficiente negli adempimenti. Uno dei nodi da sciogliere da questo punto di vista riguarda l’applicazione della marca da bollo: quando è obbligatoria? Stando a quello che prescrive la legge la marca da bollo di 2 euro (in seguito all’aumento stabilito dal governo Letta) va apposta sulle fatture in originale che superano l’importo di € 77,47 €.

Da questo punto di vista rappresenta un’imposta alternativa all’iva . Sulla copia della fattura andrà trascritto l’ID della marca da bollo con la dicitura “imposta di bollo assolta sull’originale: ID x”.  

Fattura elettronica e marca da bollo virtuale: come richiederla

Molti titolari di partita IVA nel regime dei minimi sono freelance che lavorano in remoto per più committenti. In questo caso le fatture vengono inviate via email. Come apporre la marca da bollo? In questi casi è possibile un’alternativa. Il contribuente dei minimi può versare l’imposta complessivamente 120 giorni prima della chiusura dell’anno successivo all’applicazione. Va apposta la marca da bollo per importi superiori alla soglia di cui sopra, a: –          Operazioni non assoggettate IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972); –          Operazioni non rientranti nella base imponibile dell’ IVA (Art. 15 DPR 633/1972); –          Operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972); –          Operazioni non imponibili effettuate in transazioni assimilabili alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatazioni abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972); –          Operazioni effettuate da soggetti passivi che aderiscono al nuovo regime dei minimi e al regime forfettario;

Fatture esenti da marca da bollo

Posto il principio di alternatività tra IVA e marca da bollo, sono esenti da quest’ultima: –          Fatture, note di credito e addebito o documenti dello stesso genere relativi ad operazioni soggette ad IVA; –          Fatture per operazioni non imponibili su esportazioni di merci (Art. 8 lett. a) e b) DPR 633/1972) ed a cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993); –          Fatture assoggettate al reverse charge (Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) DPR 633/1972) e cessione dei rottami (Art. 74 comma 7 e 8 DPR 633/1972).

Omessa marca da bollo: chi risponde delle sanzioni

La marca da bollo, come stabilito dall’articolo 1199 c.c., è a carico del debitore. Tuttavia per sanzioni amministrative in caso di mancata apposizione, chi emette la fattura e chi la riceve sono obbligati solidalmente. Il ricevente ha 15 giorni di tempo dalla data di emissione della fattura senza marca da bollo per presentarla all’Agenzia delle Entrate e pagare l’imposta senza sanzioni. Qualora la marca da bollo sia a carico del cliente l&rs