Con la risposta n. 161 del 29 maggio 2020 con oggetto: “Articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Applicazione del regime cd. Forfetario”, l’agenzia delle entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito all’istituto del cosiddetto “regime Forfettario”.

L’Ade si è soffermata sulle cause che permettono la riduzione dell’aliquota di un terzo (5%) sul reddito determinato ai sensi di legge e in particolare sulla causa della “mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta”. Vediamo meglio di cosa si tratta.

 

Regime Forfettario, non ammissibile la riduzione dell’aliquota in caso di continuità della precedente attività

L’Ade, con la risposta all’interpello sopra citato, dichiara che, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 65, lettera c: “Al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64 è ridotto di un terzo, a condizione che:” (…) “l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni”.

Attenzione, l’Ade prosegue e specifica che “ci sarà continuità quando il contribuente sceglierà di esercitare la medesima attività, svolta precedentemente come lavoratore dipendente rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento”.

Al contrario, la continuità non sussiste se la precedente attività “abbia il carattere di marginalità economica, ossia il lavoro dipendente o assimilato sia svolto, in base a contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata o a progetto per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio”.

 

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