Il regime forfetario (di cui alla legge di bilancio 2015 e successive modificazioni) cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

Ciò sta significando che dal periodo d’imposta 2021 esce dal regime forfetario chi con riferimento all’anno d’imposta 2020 non ha rispettato i requisiti oppure chi nel 2020 è caduto in una o più cause di esclusione.

I requisiti per essere nel forfait

Per poter svolgere attività d’impresa o lavoro autonomo in regime forfetario è necessario che siano rispettati i requisiti di cui al comma 54 delle manovra di bilancio 2015 e successive modificazioni e che non si incorra in una o più cause di esclusione di cui al successivo comma 57.

Con riferimento ai requisiti, è previsto che possono accedere al regime coloro che nell’anno precedente abbiano

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate)
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Si tenga presente che anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.

Le cause di esclusione dal regime forfetario

In merito alle cause di esclusione, il richiamato comma 57 della manovra 2015 e successive modifiche, stabilisce che non possono accedere al regime forfetario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

L’uscita dal regime forfetario 2021

Pertanto, in considerazione di quanto detto in premessa, ad esempio, chi nel periodo d’imposta 2020 (Modello Redditi/2021) era forfetario, non potrà più esserlo nel periodo d’imposta 2021 (Modello Redditi/2022) se con riferimento al periodo d’imposta 2020 ha

  • conseguito ricavi o compensi superiori al 65.000 euro
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto

Così come, nel periodo d’imposta 2021 non potrà essere più forfetario colui per il quale nel 2020 è subentrata una o più delle suddette cause di esclusione.

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