I lavoratori italiani e non, che lavorano all’estero e che stanno pensando a un possibile trasferimento in Italia, potrebbero rivalutare la loro scelta. Infatti, il nuovo decreto legislativo sulla fiscalità internazionale, approvato in esame preliminare dal Governo, cambia o meglio stravolge il regime fiscale agevolato previsto in favore dei lavoratori impatriati. Ossia quei lavoratori che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia.

A oggi, il regime fiscale agevolato riservato ai lavoratori impatriati è molto conveniente, in alcuni casi la detassazione del reddito prodotto in Italia raggiunge il 90%.

Cosicché, le imposte sono versate solo sul 10% del reddito. Inoltre non ci sono particolari condizioni per accedervi. Anzi nel corso del tempo, i requisiti di accesso sono stati via via alleggeriti.

Ad esempio, da diversi anni è stato abrogato il requisito di elevata specializzazione o qualificazione del lavoratore impatriato.

Tuttavia però, il nuovo decreto legislativo ripropone tale requisito, restringendo di parecchio il perimetro applicativo del regime impatriati. Vediamo nello specifico cosa comporta in termini pratici la reintroduzione del requisito di elevata specializzazione o qualificazione del lavoratore impatriato.

Il regime fiscale per i lavoratori impatriati

Il Governo Meloni con il nuovo decreto sembra quasi voler disincentivare il rientro dei lavoratori dall’estero.

Quanto appena detto non è un’assurdità se si considerano nello specifico i nuovi requisiti di accesso del regime fiscale degli impatriati.

In particolare, viene previsto un abbattimento dell’imponibile fiscale del 50% su un ammontare di reddito non superiore a 600.000 euro al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e devono impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per almeno cinque anni;
  • l’attività lavorativa si deve svolgere nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro che si instaura con un soggetto diverso dal datore di lavoro presso il quale l’interessato lavorava all’estero prima del trasferimento. E che non faccia parte, comunque, del suo stesso gruppo;
  • l’attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio italiano;
  • i lavoratori devono essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Come da dossier ufficiale sul decreto in parola: oltre ad una riduzione della percentuale di detassazione, rispetto al regime attualmente vigente si introducono requisiti più stringenti per accedere all’agevolazione, quali un periodo più lungo di residenza fiscale all’estero del contribuente (tre anni) nonché di permanenza in Italia dopo il rientro (cinque anni).

Regime fiscale impatriati. Solo con elevata qualificazione o specializzazione

La reintroduzione del requisito di elevata qualificazione o specializzazione cambia le carte in tavola per chi stava valutando di trasferirsi in Italia.

In particolare, si richiede che il lavoratore:

  • possieda requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, come specificati nel d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206, per le professioni regolamentate,
  • e nel decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, per coloro che sono titolari di una qualifica professionale superiore rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia.

A ogni modo, il regime fiscale non potrà avere durata superiore a 5 anni. Rispetto all’attuale regime impatriati (ex art 16 del D.Lgs 147/2015) non è prevista alcuna possibilità di proroga.

Il regime fiscale agevolato si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti UE per gli aiuti de minimis;  in favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.

Con la residenza anagrafica in un comune italiano al 31/12 si ha diritto alle vecchie agevolazioni.

Riassumendo…

  • Il nuovo decreto legislativo sulla fiscalità internazionale stravolge il regime fiscale agevolato riservato agli impatriati;
  • il regime fiscale non potrà avere durata superiore a 5 anni;
  • la detrazione massima sarà pari al 50% del reddito prodotto in Italia.