Tutti parlano di regime forfettario quale regime fiscale più conveniente per chi ha la partita IVA. Ne esiste un altro simile, ed altrettanto conveniente, che è il regime di vantaggio. Differenza sostanziale, tuttavia, è che oggi chi apre partita IVA e ha i requisiti può scegliere solo il forfettario. Non esiste, infatti, più la possibilità di scegliere quello di vantaggio.

A ogni modo, c’è chi, avendolo scelto quando era possibile, può ancora starci dentro. Vediamo come funziona questo regime e la sua durata.

Il confronto

Più precisamente è denominato “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”. Dal 1° gennaio 2015 è stato spazzato via dal regime forfettario. Solo per quell’anno fu prevista la coesistenza, nel senso che solo chi apriva partita IVA nel 2015, e ne aveva i requisiti, poteva scegliere tra forfettario e vantaggio.

Per chi, invece, apriva partita IVA dal 1° gennaio 2016, poteva (e può) scegliere solo il forfettario come regime di favore.

Come il forfettario, anche il regime di vantaggio prevede un’imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP: Un’imposta sostitutiva che si applica con aliquota del 5% da applicarsi su un reddito determinato in maniera analitica (quindi, come differenza tra costi inerenti l’attività e ricavi).

Nel regime forfettario, invece, l’imposta sostitutiva è con aliquota del 15% (oppure 5% per i primi 5 anni in caso di nuova attività) e si applica su un reddito determinato in maniera forfettaria, applicando ai ricavi/compensi conseguiti nell’anno un coefficiente di reddittività che varia a seconda del tipo di attività svolta. Non si deducono i costi inerenti l’attività salvo i contributi previdenziali e assistenziali assolti per legge.

Chi è regime di vantaggio nel 2023 (esempio)

A differenza del regime forfettario, il regime di vantaggio prevedeva una durata limitata nel tempo. In particolare il regime di vantaggio poteva avere una durata massima di 5 anni, ovvero può durare fino al compimento del 35° anno di età.

Esempio 1

Antonio ha aperto partita IVA nel 2015 quando aveva 34 anni. In tal caso, questi poteva essere nel regime di vantaggio fino al 31 dicembre 2019. Dal periodo d’imposta 2020, poteva transitare automaticamente al regime forfettario se ne aveva i requisiti.

Esempio 2

Francesco ha avviato attività nel 2015 quando aveva 25 anni, questi può essere nel regime di vantaggio fino al compimento del 35° anno di età. Quindi, nel 2023 può essere in questo regime (sempreché ne abbia i requisiti). Poi dal periodo d’imposta successivo, potrà transitare automaticamente al regime forfettario se ne ha i requisiti.

Trovi qui i requisiti per essere nel regime di vantaggio e le relative semplificazioni.

Riassumendo…

  • chi apre partita IVA, dal 1° gennaio 2016, non può più scegliere il regime di vantaggio (sostituito dal regime forfettario)
  • chi ha scelto in passato il regime di vantaggio deve ricordare che ha una durata massima di 5 anni ovvero ci si può stare fino al compimento del 35° anno di età
  • nel 2023 può stare ancora nel regime di vantaggio, dunque, chi avendolo scelto in passato non ha ancora compiuto 35 anni
  • una volta compiuti 35 anni si esce dal regime di vantaggio a partire dal periodo d’imposta successivo.