Il calcolo dell’acconto Irpef che devono versare sia i contribuenti titolari di partita Iva che hanno adottato il regime dei minimi e quelli che hanno adottato il regime forfettario è lo stesso anche se poi cambia l’aliquota di applicare.   Per i contribuenti minimi l’aliquota è del 5% mentre per i contribuenti che hanno scelto il regime forfettario applicano l’aliquota del 15%. Non tutti i titolari di partita Iva sono tenuti al versamento dell’acconto, infatti in alcuni casi il dovuto si versa tutto con il saldo, e in alcuni casi non sono tenuti a versare neanche il saldo.

Vediamo in quali casi e quali sono le scadenze.   Le scadenze naturali dei due acconti Irpef che sono tenuti a versare i contribuenti minimi sono:

  • primo acconto 16 giugno (o 16 luglio pagando la maggiorazione dello 0,40%)
  • secondo acconto 30 novembre

Come si calcola la base imponibile su cui applicare l’aliquota? La base imponibile per il versamento Irpef altro non è che la differenza tra incassi e costi sostenuti, il dato si trova nel quadro LM rigo 14, anche chiamato “rigo differenza”.

Esenzione acconto Irpef

Non tutti i contribuenti, come abbiamo anticipato, sono tenuti a versare l’acconto Irpef: nello stesso modo in cui sono esentati i lavoratori dipendenti, anche per i titolari di partita Iva esistono delle soglie entro le quali si è esentati dal pagamento dell’acconto di giugno. Questi contribuenti, infatti, potranno assolvere al loro obbligo di versare l’Irpef direttamente con il saldo di novembre. Vediamo quali sono le soglie in questione:

  • se il valore è inferiore a 52 euro il versamento dell’acconto non è dovuto
  • se il valore è compreso tra 52 e 257,52 il primo e secondo acconto andranno versati entrambi entro la data del 30 novembre.
  • Per tutti gli altri sono dovuti versamenti per entrambi gli acconti nelle dati stabilite come termine ultimo.

 

Codici tributo

Per versare l’acconto Irpef è necessario compilare il modello F24 inserendo i seguenti codici tributo

  • Primo acconto 1793 (entro il 16 giugno)
  • Secondo acconto 1794 (entro il 30 novembre)
  • Saldo 1795 (entro il 16 giugno relativamente all’anno precedente).