In arrivo altre due mensilità di reddito di emergenza (Rem). Lo prevede la bozza del decreto Sostegni bis, in fase di approvazione da parte del governo. Le risorse stanziate coprono i mesi di giugno e luglio.

I beneficiari che hanno già percepito le tre precedenti mensilità di Rem con il Dl Sostegni non dovranno presentare nuova domanda all’Inps. L’Istituto procederà d’ufficio. Coloro che invece si apprestano a farne richiesta dovranno presentare una nuova domanda per via telematica al Inps.

Reddito di Emergenza, altre due mensilità

Per ottenere il reddito di emergenza per le mensilità di giugno e luglio bisognerà inoltrare domanda all’Inps entro il 30 giugno prossimo.

L’indennità economica, istituita per la prima volta con il Dl Rilancio (Dl. Numero 34 del 2020) è rivolta ai nuclei familiari residenti in Italia che sono disoccupati o sottoccupati. L’importo medio oscilla da 400 a 840 euro mensili a seconda della composizione del nucleo familiare del richiedente.

Inizialmente il reddito di emergenza era stato riconosciuto per sole due mensilità. Si è poi aggiunta una terza tranche con il Decreto di Agosto lo scorso anno. I decreti Sostegni hanno poi riconosciuto altre 5 mensilità complessive nel 2021, fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio).

Beneficiari e importi

Le due nuove mensilità saranno corrisposte dall’Inps ai nuclei familiari già beneficiari del Rem di marzo, aprile e maggio. Coloro che hanno già beneficiato della mensilità aggiuntiva di Rem non dovranno presentare nuova domanda all’Inps (l’Istituto procederà d’ufficio).

Mentre coloro che non hanno fruito della precedente concessione o si accingono a chiedere il Rem per la prima volta, dovranno presentare apposita istanza all’Inps entro il prossimo 30 giugno 2021. La domanda va presentata esclusivamente online o tramite patronati.

Requisiti reddito di emergenza

Al momento della richiesta di Rem deve essere allegata una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore del patrimonio e la composizione del nucleo familiare.

Nel caso di nuclei con minorenni, è necessario l’ISEE minorenni in luogo di quello ordinario. Non è valida, ai fini della richiesta del beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto. Il nucleo familiare è quello attestato nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.

Redditi del nucleo familiare

Il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • possesso nel mese di Settembre 2020 di un reddito del nucleo familiare di importo non superiore all’importo Rem (da 400 a 840 euro a seconda della composizione del nucleo familiare);
  • possesso di un valore ISEE, attestato da una DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15mila euro;
  • un patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5 mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definita ai fini ISEE;
  • assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono i nuovi indennizzi Covid-19 di 1.000 euro stabiliti dal medesimo dl n. 137/2020 a favore di alcune categorie di lavoratori dipendenti, autonomi e lavoratori dello spettacolo.