A controllare i beneficiari del reddito di cittadinanza e scongiurare truffe e lavoro in nero sarà anche l’INL. Nella circolare numero 8 del 25 luglio 2019, l’Inps ha chiarito le competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro presentando anche una panoramica dei reati e relative pene.

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La regola base è che i beneficiari del reddito di cittadinanza debbano trovarsi nelle stesse condizioni economiche che danno diritto al sussidio sia al momento della domanda che durante l’erogazione dell’assegno.

Se subentrano variazioni allo stato occupazionale, i soggetti interessati dovranno darne comunicazione all’Inps. Chi inizia a lavorare dopo aver fatto domanda del reddito di cittadinanza e non ne dà tempestiva comunicazione all’Inps commette un illecito.

Di seguito i reati in cui si incorre e le pene previste:

  • chi presenta dichiarazioni non corrispondenti al vero o documenti falsi, in fase di presentazione della domanda viene punito con la reclusione da due a 6 anni;
  • chi non comunica le variazioni del reddito o del patrimonio intervenute nel periodo in cui viene percepito l’assegno, anche se provenienti da attività irregolari, può essere punito con la reclusione da uno a tre anni.

Sospensione e decadenza del sussidio: quando si perde il reddito di cittadinanza

La circolare prevede espressamente che “nell’ambito delle verifiche di competenza dell’INL, il personale ispettivo potrà pertanto rilevare la commissione del reato con riguardo alla sola ipotesi dell’omessa comunicazione delle “variazioni del reddito (…)” che, verosimilmente, può realizzarsi con maggior frequenza nei casi di prestazioni di lavoro “nero” o “grigio”.

Uno degli strumenti più efficaci nelle mani dell’Inps è l’accesso alla banca dati dell’Inps. Nel testo, infatti, si legge che l’Inps predispone “una piattaforma informatica sulla quale devono confluire tutti i dati utili alla individuazione dei soggetti percettori del Rdc e all’accertamento dei reati di cui ai commi 1 e 2 dell’art.

7 del decreto.

Le informazioni contenute nella piattaforma, in esito alle richieste di questo Ispettorato e come rappresentato dall’INPS con nota del 3 luglio e successiva comunicazione e-mail del 4 luglio u.s., consentono ad oggi al personale ispettivo di verificare se i lavoratori impiegati senza la preventiva comunicazione ex art. 9 bis del D.L. n. 510/1996 risultino appartenere ad un nucleo familiare percettore di RDC, nonché di consultare le informazioni relative ai modelli Rdc/Pdc– Com ridotto/esteso”.

Qualora il personale ispettivo riscontri delle incongruenze rispetto alle informazioni di cui è in possesso l’INPS, trasmette all’autorità giudiziaria entro 10 giorni dall’accertamento tutti i documenti inerenti al fascicolo. In seguito alla comunicazione l’Inps provvederà a sospendere il reddito di cittadinanza.  In merito alle tempistiche si prevede anche che “tale invio andrà effettuato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre la settimana successiva all’accesso ispettivo atteso che il rispetto di tale tempistica è funzionale ad una rapida interruzione della erogazione del Rdc da parte dell’INPS ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 comma 5 lett. h), del D.L. n. 4/2019”.

La decadenza per comportamento scorretto del beneficiario del RdC si configura quando uno dei componenti del nucleo familiare “viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 9”.

Ugualmente, se entro 30 giorni dall’inizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo non viene inviata comunicata la variazione dello stato lavorativo, si perde il diritto all’assegno.

Infine chi viene condannato in via definitiva per uno dei reati previsti dall’articolo 7 del DL numero 4 del 2019 dovrà anche restituire le somme percepite indebitamente.