Tra i nuclei familiari ammessi, nel 2023, a percepire il reddito di cittadinanza oltre il massimo delle 7 mensilità rientrano quelli in cui ci sia almeno un componente che abbia 60 anni o più di età.

È una delle deroghe alla previsione contenuta nella legge di bilancio 2023. Una manovra che ha detto basta al sussidio dal 2024 per fare spazio a nuove misure di sostegno. Allo stesso tempo ha stabilito che nel 2023 il reddito è pagato ancora, ma per un massimo di 7 mesi, salvo alcune ipotesi.

A proposito del requisito anagrafico, l’INPS ha chiarito cosa succede nel caso in cui il compimento del 60° anno avviene il mese prima o successivamente al decorso delle 7 mensilità.

Le deroghe

Innanzitutto, andiamo nel dettaglio di ciò che ha stabilito la manovra di bilancio di quest’anno in merito al reddito di cittadinanza. Come anticipato è pagato nel 2023 solo per un massimo di 7 mensilità (non più 18 mesi rinnovabili). Si sottraggono a questa limitazione, quei nuclei familiari in cui sia presente almeno uno tra:

  • persone con disabilità;
  • minorenni;
  • persone con almeno sessant’anni di età;
  • percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro, come comunicati all’INPS tramite la piattaforma GePI (gestione dei Patti per l’inclusione sociale) entro il 31 ottobre 2023.

In tali casi, nel 2023, il sussidio continua ad essere pagato oltre i 7 mesi e, comunque, non oltre la fine dell’anno.

Reddito di cittadinanza, il compimento dei 60 anni dopo la sospensione

Ora si pensi al caso di un nucleo familiare con due genitori ed un figlio maggiorenne. I due genitori a gennaio 2023 avevano rispettivamente 58 anni (madre) e 59 anni (padre). Il nucleo percepiva il reddito di cittadinanza.

Regola dice, quindi, che nel 2023 il sussidio sarebbe stato pagato fino a 7 mesi. Dunque, l’ultimo mese di spettanza era luglio.

Si supponga che il padre ha compiuto 60 anni ad agosto 2023.

In una situazione del genere, l’INPS, nel Messaggio n. 3510 del 6 ottobre 2023 ha precisato che:

  • nel caso in cui il requisito anagrafico utile alla prosecuzione della fruizione della misura maturi prima della settima mensilità o nel mese successivo lo stesso è rilevato automaticamente dai sistemi e l’erogazione della prestazione prosegue senza soluzione di continuità
  • nel caso in cui, invece, il requisito maturi successivamente al primo mese di sospensione (ad esempio, prestazione sospesa a luglio 2023 e requisito maturato a settembre 2023) o la DSU venga presentata successivamente alla intervenuta sospensione, è necessario presentare una nuova domanda di reddito di cittadinanza.

Se, quindi, ad esempio, la settima mensilità è terminata ad agosto, e il compimento del 60° anno avviene ad ottobre 2023, occorre fare una nuova domanda per vedersi nuovamente pagare il sussidio. Nel caso in cui, invece, il 60° anno si compiva a settembre 2023 non era necessario fare nuova domanda.

Nel documento INPS menzionato sono stati affrontati anche i casi del reddito cittadinanza se nasce figlio dopo sospensione e il caso del reddito cittadinanza con compimento 18° anno dopo le 7 mensilità.

Riassumendo…

  • tra i nuclei familiari che nel 2023 hanno diritto al reddito di cittadinanza oltre le 7 mensilità rientrano quelli in cui sia presente un soggetto con almeno 60 anni di età
  • se il requisito anagrafico matura prima della settima mensilità o nel mese successivo, lo stesso è rilevato automaticamente dai sistemi INPS. E l’erogazione della prestazione prosegue senza soluzione di continuità e senza, quindi, necessità di nuova domanda
  • nel caso in cui, invece, il requisito maturi successivamente al primo mese di sospensione è necessario presentare una nuova domanda di reddito di cittadinanza.