In sede di dichiarazione dei redditi dovrei richiedere il bonus Renzi del 2018 (che avevo rifiutato in via preventiva perché non ero sicuro di stare entro la soglia massima prevista). Mi chiedo: una volta fatta la richiesta il bonus che mi spetta sarà inviato all’azienda per cui lavoro (e sarà dunque poi il datore a doverlo girare a me) oppure è possibile chiedere accredito diretto sul mio conto?

Ci siamo occupati più volte dell’ipotesi di restituzione del bonus Renzi consigliando a chi non è sicuro di rispettare i requisiti di reddito per la detrazione, di rinunciare in via preventiva, salvo poi recuperare l’importo totale o parziale eventualmente spettante.

Oggi affronteremo questa ultima possibilità dal lato pratico: come recuperare il bonus Renzi nel 730 se non era stato richiesto?

Facciamo un breve passo indietro riepilogando, per chi ne volesse conferma, i limiti di reddito entro i quali viene riconosciuto il bonus Renzi: la soglia massima è stata fissata a 26.600 euro lordi (ma solo tra i 8.124 euro e i 24.600 euro lordi spetta in modo totale, ovvero 960 euro annui).

Come recuperare il bonus 80 euro nel 730

Il quadro C Sezione V rigo 14 del Modello 730 ha uno spazio apposito dedicato al bonus Renzi. In quest’ottica riportiamo il riferimento legislativo contenuto nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate secondo cui “chi presta l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel prospetti di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo aver effettuato il calcolo delle imposte. Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, il bonus Irpef, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’ammontare spettante nella presente dichiarazione”.

Di seguito le informazioni da inserire nel rigo C14.

  • Colonna 1: Codice Bonus. Qui andrà specificato appunto il codice indicato nel punto 391 della CU 2019. Dunque:
    • Codice 1: se il datore di lavoro ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato interamente o parzialmente;
    • Codice 2: se il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus (ad esempio perché non è sostituto d’imposta) oppure pur avendolo riconosciuto, non ha provveduto ad erogarlo.
  • Colonna 2: Bonus erogato.
    In questo spazio va inserito l’importo del bonus erogato dal sostituto d’imposta, così come da punto 291 della CU 2019.

L’Agenzia ha chiarito che non va riportato nel 730 l’importo del bonus Renzi riconosciuto ma non erogato.

Il rimborso avviene sul cedolino paga sia per i dipendenti pubblici che privati.

Vale la pena ricordare che, dal 2014, è data possibilità di optare per la compensazione.

Se, per qualsiasi motivo, il rimborso non viene effettuato, si può inoltrare richiesta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del luogo di residenza. In tal caso, bisognerà allegare una certificazione con cui il datore di lavoro o l’ente pensionistico attesti di non aver provveduto al conguaglio e di non aver, dunque, rimborsato le imposte. Per approfondimenti rimandiamo alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate su rimborsi fiscali 730 e compensazione.

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“Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienza per la risposta, risponderemo a tutti.
Non si forniscono risposte in privato.”