Arriva l’approvazione dal Senato per l’omicidio stradale con l’inasprimento delle sanzioni qualora l’incidente sia causato da un conducente in stato di ebrezza o sotto effetti di stupefacenti. Sopo una serie di rinvii ieri il Senato ha licenziato il testo già approvato alla Camera in gennaio. Confermata l’esclusione dell’arresto in flagranza per il responsabile di un incidente dal quale derivi il delitto di lesioni personali colpose se il conducente si ferma a prestare assistenza. Questa l’unica modifica, che tra l’latro ha fatto slittare l’approvazione del disegno di legge, tutte le altre novità sono state confermate.

  Con l’inserimento nel codice penale dell’articolo 589 bis si immette l’omicidio stradale punito con la reclusione qualora il conducente abbia causato per la sua condotta imprudente la morte di una terza persona. Per l’omicidio colposo sommesso per la violazione delle norme sulla circolazione stradale è prevista la reclusione da 2 a 7 anni, se l’incidente è causato per guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti le sanzioni salgono. [tweet_box design=”box_09″ float=”none”]Per l’omicidio stradale è prevista la reclusione fino a 12 anni[/tweet_box] Per i conducenti in stato di ebrezza grave è prevista la reclusione da 8 a 12 anni, per ebbrezza media la reclusione prevista è da 5 a 10 anni.   Se l’omicidio stradale è portato dalle stesse condotte imprudenti ma non sia esclusiva conseguenza dell’azione del colpevole la pena è diminuita fino alla metà mentre è aumentata se l’autore del reato ha patente sospesa, non ha ancora la patente e non ha il veicolo assicurato.   Previsto un aumento della pena anche qualora il conducente provochi la morte di più persone anche se il limite massimo stabilito è di 18 anni di reclusione (l’attuale è di 15 anni). Se il conducente si da alla fuga dopo il fatto diventa omicidio colposo e la pena può essere aumentata da 1/3 a 2/3 e non può essere inferiore a 5 anni.
Omicidio stradale: fino a 12 anni di carcere; tutte le pene