Entro il 2 ottobre 2023 bisognava pagare la prima o unica rata del ravvedimento speciale, oltre che presentare la dichiarazione redditi integrativa riferita all’anno d’imposta da regolarizzare.

Un lettore ci fa presente di aver saltato la scadenza per il pagamento della rata (avendo scelto il pagamento rateale) e chiede se è ancora in tempo per rimediare oppure se deve ritenere non perfezionato il ravvedimento.

I due adempimenti per il ravvedimento speciale

Il ravvedimento speciale, ricordiamo, è stato voluto dal legislatore con la legge di bilancio 2023.

Attraverso questo istituto, il contribuente regolarizza le dichiarazioni fiscali riferite agli anni d’imposta 2021 e precedenti.

Il vantaggio risiede nel fatto che si applica una sanzione molto ridotta rispetto a quelle previste con il ravvedimento operoso ordinario di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 472/1997.

Trovi qui le differenze tra ravvedimento speciale e ravvedimento ordinario.

Per mettersi in regola, il contribuente era chiamata a fare questi adempimenti:

  • presentare, entro il 30 settembre 2023 (che essendo sabato è slittato al 2 ottobre 2023) il Modello Redditi integrativo per correggere la dichiarazione interessata dalla violazione
  • versare la sanzione ridotta pari a 1/18.

Il calendario di pagamento

Il versamento del dovuto può essere in unica rata o in 8 rate di pari importo. Al riguardo le scadenze sono le seguenti:

  • 30 settembre 2023 (che è passato al 2 ottobre) – prima o unica rata
  • 31 ottobre 2023 – seconda rata
  • 30 novembre 2023 – terza rata
  • 20 dicembre 2023 – quarta rata
  • 31 marzo 2024 – quinta rata
  • 30 giugno 2024 – sesta rata
  • 30 settembre 2024 – settima rata
  • 20 dicembre 2024 – ottava rata.

Sulle rate successive alla prima cadono interessi al 2%.

Ravvedimento speciale, l’omesso pagamento della prima o unica rata

La legge sul ravvedimento speciale (commi 174 – 178 legge bilancio 2023) dice anche che, per poter applicare il beneficio è necessario che la violazione che si intende ravvedere non deve essere già stata contestata, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata (2 ottobre 2023), con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero.

Venendo al quesito del lettore, occorre richiamare i chiarimenti sul ravvedimento speciale-Circolare n. 2/E del 2023. Qui si legge infatti che

il mancato pagamento, anche parziale, di una delle rate successive alla prima entro il termine di versamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, con l’applicazione della relativa sanzione e interessi.

Pertanto, la possibilità di rimediare riguarda solo le rate successive alla prima. Ne consegue che, se entro il 2 ottobre 2023, il lettore non ha pagato la prima rata, il ravvedimento non si perfeziona e gli importi dovuti sono iscritti a ruolo (significa che arriverà la cartella di pagamento).