Entro il 2 ottobre i contribuenti possono sfruttare la pace fiscale per sanare irregolarità che non sono state ancora contestate dall’Agenzia delle entrate. Nel caso specifco facciamo riferimento al ravvedimento speciale. Entro lunedì, si può fare pace con il Fisco in ravvedimento: versando la prima o unica rata nonché rimuovendo l’irregolarità commessa.

Superata la data del 2 ottobre, il contribuente ha ancora un’altra opzione a sua disposizione ossia il ravvedimento operoso ordinario.

Ricorrendo al ravvedimento operoso e laddove necessario, presentando dichiarazione integrativa per sanare la violazione commessa, si innesca un meccanismo che va a vantaggio del Fisco.

Diciamo subito che tale effetto a cascata riguarda i controlli che possono essere attivati dall’Agenzia delle entrate. Vediamo nello specifico qual è l’altro lato della medaglia per chi decide di sfruttare la chance di ravvedimento speciale.

Il ravvedimento speciale

Possono essere oggetto di ravvedimento speciale le violazioni commesse rispetto alle dichiarazioni validamente presentate (redditi, Iva,770) relative al periodo d’imposta 2021 e precedenti.

Il vantaggio del ravvedimento è quello di mettersi in regola rispetto ad un’irregolarità commessa, pagando la sanzione prevista per la violazione rilevabile dal Fisco ridotta a 1/18. Cosicché per una dichiarazione infedele, la sanzione da pagare è pari al 5%.

Non sarà possibile ricorrere al ravvedimento per le violazioni già contestate alla data di versamento di quanto dovuto o della prima rata, con: atti di liquidazione e di accertamento, compresi i c.d. avvisi bonari da controllo formale o automatico delle dichiarazioni fiscali.

È possibile regolarizzare:

  • tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento operoso, ex articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione ai periodi d’imposta 2021 e precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata
  • le irregolarità relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) che non siano individuabili con i controlli automatizzati delle dichiarazioni di cui all’articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973, anche se relative ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.

Il versamento del totale dovuto ai fini del ravvedimento puo’ essere effettuato in otto rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023 (slitta al 2 ottobre).

Le rate successive alla prima dovranno essere pagate: entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024. Sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.

Ravvedimento speciale. Si allo sconto ma si allungano i controlli

In premessa abbiano accennato al fatto che ricorrendo al ravvedimento speciale si innesca un meccanismo pro Fisco.

Facciamo riferimento ai termini di accertamento che il Fisco deve rispettare.

In particolare, come da circolare n°2/2023 sulla pace fiscale:

per quanto non espressamente disciplinato ai commi da 174 a 177, trattandosi, pur sempre, come detto, di una forma “speciale” di ravvedimento operoso, sia pure accessibile a condizioni agevolate, opera – in quanto compatibile – la disciplina ordinaria e, per l’effetto, ove la regolarizzazione postuli la presentazione di una dichiarazione integrativa, trova applicazione l’articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, che prevede lo slittamento dei termini di decadenza per l’accertamento di cui agli articoli 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione.

Ciò sta a significare che se il contribuente volesse sanare la mancata indicazione di un reddito, rispetto a quanto indicato nella dichiarazione integrativa da presentare entro il 2 ottobre, i tempi di accertamento ripartiranno da zero. Rispetto ai soli dati oggetto di integrazione (ad esempio indicazione di un reddito da locazione prima omesso),  l’Agenzia delle Entrate potrà emettere l’avvio di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Riassumendo…

  • Entro il 2 ottobre i contribuenti possono sfruttare il c.d. ravvedimento speciale della Legge di bilancio 2023;
  • oltre a versare la prima o uni rata, dovranno rimuovere l’irregolarità oggetto di ravvedimento;
  • rispetto ai nuovi elementi indicati nella dichiarazione integrativa di quella originaria, il Fisco avrà più tempo per fare i controlli su quanto dichiarato.