Il 2 ottobre 2023 segna la scadenza per aderire al c.d. ravvedimento speciale. Una delle misure che si inserisce nel pacchetto della tregua fiscale voluta con la legge di bilancio 2023.

Al contribuente viene data la possibilità di regolarizzare in maniera agevolata le violazioni commesse nelle dichiarazioni fiscali riferite all’anno d’imposta 2021 e precedenti. Il vantaggio risiede nel fatto che la sanzione dovuta e ben più ridotta rispetto a quella prevista dal ravvedimento operoso ordinario di cui all’art. 13 D. Lgs.

n. 472/1997.

Oltre a dover pagare la sanzione (entro un termine preciso) è altresì necessario presentare la dichiarazione integrativa entro la stessa data.

Cos’è il ravvedimento speciale

Fare il ravvedimento speciale, come detto è molto vantaggioso. Può goderne, ad esempio, il contribuente che ha omesso di dichiarare un reddito nel Modello Redditi 2022 (anno d’imposta 2021). Quindi, che ha presentato una dichiarazione infedele.

Questi può mettersi in regola:

  • presentando un Modello Redditi 2022 (anno d’imposta 2021) integrativo
  • versare la sanzione ridotta e pari a 1/18 del minimo previsto dalla legge per la violazione commessa.

Ad esempio, se si è omesso di indicare un reddito la locazione, essendo la sanzione minima pari a 180% (comma 7 art. 1 D. Lgs. n. 471/1997), facendo il ravvedimento speciale la sanzione sarà 1/8 di 180%, ossia il 10% da applicare alla maggiore imposta dovuta a seguito della correzione.

Il calendario delle scadenze

Il tutto deve farsi entro specifiche scadenze. Il calendario ravvedimento speciale che è stato ritoccato dal decreto bollette (decreto-legge n. 34/2023). In dettaglio:

  • la dichiarazione integrativa deve presentarsi entro il 30 settembre 2023 (che slitta al 2 ottobre, essendo sabato)
  • il versamento del dovuto può farsi
    • in unica soluzione entro il 30 settembre 2023 (che passa al 2 ottobre)
    • oppure in 8 rate di pari importo di cui la prima entro il 2 ottobre 2023 e le successive entro il 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023, 20 dicembre 2023, 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi al 2% annuo.

Il pagamento si fa con Modello F24 utilizzando i codici tributo istituiti con la Risoluzione Agenzia Entrate n. 6/2023.

Ravvedimento speciale, quando scatta la doppia sanzione

Potrebbe capitare che la dichiarazione infedele da regolarizzare derivi da omissione per le quali la legge prevede autonome sanzioni.

Si pensa al caso, ad esempio, in cui il contribuente (partita IVA) abbia omesso la fatturazione di alcune operazioni. In tal caso, dall’omissione ne è derivata l’indicazione in dichiarazione di un minor reddito. Si applica, quindi, la sanzione per infedele dichiarazione redditi.

Allo stesso tempo, il nostro sistema legislativo prevede un sistema sanzionatorio proprio anche per l’omessa fatturazione.

In tema di ravvedimento speciale, l’Agenzia Entrate, nella Circolare n. 2/E del 2023 ha chiarito che NON si applica il cumulo giuridico. Quindi, c’è da versare sia la sanzione ridotta (1/18) per la dichiarazione infedele, sia la sanzione ridotta (1/18) per regolarizzare l’omessa fatturazione.

Riassumendo…

  • il ravvedimento speciale permette di regolarizzare in maniera agevolata le dichiarazioni fiscali riferite agli anni d’imposta 2021 e precedenti
  • si deve versare una sanzione pari a 1/18 del minimo previsto dalla legge per la violazione commessa e presentare una dichiarazione redditi integrativa
  • la dichiarazione integrativa si deve fare entro il 2 ottobre 2023 (il 30 settembre è sabato)
  • ll versamento può essere in unica soluzione (entro il 2 ottobre 2023) oppure 8 rate di pari importo
  • la prima delle 8 rate scade il 2 ottobre 2023, le restanti 7 scadono il 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023, 20 dicembre 2023, 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024
  • se la dichiarazione redditi infedele da regolarizzare è stata causata da altre violazioni che prevedono sanzione autonoma, non si applica il cumulo giuridico. Quindi, ad esempio, si deve versare la sanzione ridotta (1/18) per la dichiarazione infedele e la sanzione ridotta (1/18) per l’omessa fatturazione che ha provocato l’infedeltà dichiarativa.