Le nuove scadenze previste dal DL 34/2023, c.d. decreto bollette in materia di ravvedimento speciale, si applicano anche a coloro i quali alla data del 31 marzo, avevano provveduto a pagare la prima rata della sanatoria. In questo caso si potranno sfruttare i termini più lunghi previsti per le rate successive alla prima. Anche la decorrenza degli interessi, sarà posticipata.

Possono essere così riassunti i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in materia di ravvedimento speciale, con una FAQ pubblicata sul proprio portale web.

Il ravvedimento speciale nella Legge di bilancio 2023. Le scadenza modificate dal DL Bollette

Il ravvedimento speciale è stato previsto quale misura della più ampia pace fiscale, con i commi da 174 a 178 della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

Il ravvedimento in parola riguarda le violazioni commesse rispetto alle dichiarazioni validamente presentate (redditi, Iva,770). Relative al periodo d’imposta 2021 e precedenti; rientrano nel concetto  di dichiarazione validamente presentate anche le dichiarazioni tardive. Ossia quelle presentate entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario.

Ricorrendo al ravvedimento speciale, il contribuente può sanare le irregolarità commesse pagando:

  • un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge per la violazione commessa,
  • oltre all’imposta e interessi.

Così come previsto per il ravvedimento ordinario (vedi art.13 del D.Lgs 472/1997), anche quello speciale può essere attivato solo se alla data del versamento di quanto dovuto, o della prima rata, le violazioni non risultino già contestate con: un atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 500/73.

Di recente, il DL Bollette ha cambiato alcune scadenze della sanatoria. In particolare, è stata spostato dal 31 marzo al 30 settembre il termine per pagare il totale o la prima rata. Anche la rimozione della violazione commessa potrà essere effettuata entro il 30 settembre 2023.

Inoltre, il decreto citato ha rimodulato i termini di versamento delle successive due rate fissate ora, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023.

Nel complesso, il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo puo’ essere effettuato in otto rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023. Le rate successive alla prima dovranno essere pagate: entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.  Sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.

Ravvedimento speciale. Proroga per tutti, anche per chi ha anticipato il DL Bollette

Considerato che il DL bollette è entrato in vigore alla data del 31 marzo, ci potrebbero essere casi in cui il contribuente abbia provveduto al pagamento della prima rata anticipando la proroga prevista decreto citato.

Da qui, è lecito chiedersi se il pagamento della prima rata entro il vecchio termine del 31 marzo (vedi pr. precedente), non permette di sfruttare la proroga delle rate successive alla prima.

Ebbene, l’Agenzia delle entrate ha risposto a questa domanda con una FAQ pubblicata sul proprio portale.

La risposta data è stata la seguente:

I termini di versamento richiamati si applicano anche ai ravvedimenti speciali già in essere, sia con riferimento al termine entro cui eseguire il versamento, sia con riguardo alla decorrenza degli interessi. L’articolo 19 del Dl n. 34, infatti, è entrato in vigore il 31 marzo 2023, quindi, in tempo utile per posticipare gli iniziali termini non ancora scaduti per il pagamento della prima/unica rata e delle successive, con la conseguenza che, anche i contribuenti che hanno già iniziato a rateizzare le somme dovute prima del 31 marzo 2023, possono avvalersi dei termini più ampi per versare la seconda e la terza rata. Sulle rate successive alla prima gli interessi decorrono dal 1° ottobre 2023.

In sostanza, le nuove scadenze previste dal decreto bollette in materia di ravvedimento speciale, si applicano anche a coloro i quali alla data del 31 marzo, avevano provveduto a pagare la prima rata.

Dunque prima dell’intervento di proroga dello stesso decreto. Tali contribuenti sfrutteranno la proroga per le rate successive alla prima.

Riassumendo.

  • La prima rata del ravvedimento speciale potrà essere versata entro il 30 settembre;
  • Anche la rimozione della violazione potrà essere effettuata entro il 30 settembre 2023;
  • chi ha pagato la prima rata prima dell’entrata in vigore del DL bollette, potrà comunque sfruttare i maggiori termini di pagamento previsti sempre dal DL Bollette per le rate successive alla prima.