La Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, ha previsto un tipo di ravvedimento c.d. speciale che opera in deroga al ravvedimento operoso ordinario. Possono essere sanate, con l’abbattimento delle sanzioni a 1/18, tutte le violazioni connesse alle dichiarazioni, Redditi, Iva, 770, validamente presentate. Il riferimento alle dichiarazioni validamente presentate, periodo d’imposta 2021 e precedenti,  esclude dal perimetro della sanatoria le omesse dichiarazioni; al contrario si considerano validamente presentate le dichiarazioni tardive ossia quelle presentate entro 90 gg dalla scadenza ordinaria del termine di presentazione.

Detto ciò, in redazione è arrivato un quesito molto interessante, con il quale un contribuente, titolare di una piccola impresa, ci ha chiesto se può ricorrere al ravvedimento speciale per l’omesso versamento del 2° acconto Irpef scaduto lo scorso 30 novembre. Il dubbio nasce dal fatto che, la norma sul ravvedimento speciale esclude dalla sanatoria le violazioni che possono essere sanate con un’altra definizione agevolata, quella degli avvisi bonari da controllo automatico. Gli omessi versamenti possono essere rilevati tramite controllo automatico.

Il nostro lettore dovrà attendere la notifica dell’avviso bonario oppure può già procedere con il ravvedimento speciale?

Il ravvedimento speciale nella Legge di bilancio 2023

Come accennato in premessa, ai fini del ravvedimento speciale, il contribuente può regolarizzare la propria posizione pagando la sanzione prevista per la violazione commessa, ridotta a 1/18; ad esempio ipotizzando che nella dichiarazione originaria non abbia indicato un reddito da locazione, sarà tenuto a versare la sanzione del 90% (dichiarazione infedele), ridotta a 1/18 dunque al 5%.

Nessuna sanatoria sarà ammessa laddove al contribuente sia già stata contestata la violazione commessa con: atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Come visto in altri nostri approfondimenti, il contribuente dovrà sanare le singole violazioni. Infatti non è ammesso il c.

d. cumulo giuridico. Detto ciò, possono essere oggetto di ravvedimento speciale anche le c.d. violazioni prodromiche. Vedi ad esempio l’omessa fatturazione.

Detto ciò, oltre a versare la sanzione, dovrà pagare la maggiore imposta (ora ha dichiarato di più) e gli interessi; inoltre entro la data del 31 marzo dovrà rimuovere la violazione con la presentazione di una dichiarazione integrativa.

Il totale dovuto, potrà essere pagato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023.

Le rate successive devono essere versate rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno. Sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.

Se non si pagano le rate della sanatoria

Il mancato pagamento, anche parziale, di una delle rate successive alla prima entro il termine di versamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti.  Con l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 47113 – sul residuo dovuto a titolo di imposta – e degli interessi nella misura prevista dall’articolo 20 del DPR n. 602 del 197314, con decorrenza dalla data del 31 marzo 202

Ravvedimento speciale anche per gli omessi versamenti?

In premessa abbiamo fatto riferimento al quesito posto dal nostro lettore.

E’ possibile sanare gli omessi versamenti con il ravvedimento speciale?

Ebbene, secondo il sottoscritto la risposta è affermativa, posto che se il contribuente non ha ancora ricevuto l’avviso bonario, a parere di chi scrive, potrà sanare la propria posizione con il ravvedimento speciale. Al contrario, laddove abbia già ricevuto l’avviso bonario, e rispetta i requisiti per la definizione agevolata degli avvisi bonari, potrà ricorrere a tale ultima definizione agevolata. Posto che, il ravvedimento che sia speciale o ordinario, è sempre precluso una volta ricevuto l’avviso bonario.