31 maggio 2024. E’ questa la nuova data fissata dal DL 39/2024 per aderire al c.d ravvedimento speciale. L’intervento riguarda sia le violazioni relative al periodo d’imposta 2021 e precedenti (se ancora accertabili) sia quelle relative al periodo d’imposta 2022. La sanatoria per il 2022 era stata attivata di recente dal DL 215/2023.

Vediamo nello specifico chi potrà sfruttare la nuova chance prevista dal DL 39 e quali sono le scadenze che dovranno essere rispettate. Queste variano a seconda se la pace fiscale ha ad oggetto  le violazioni relative al periodo d’imposta 2021 e precedenti (se ancora accertabili) o quelle relative al solo periodo d’imposta 2022.

Il ravvedimento speciale

Quando si parla di ravvedimento speciale, si fa riferimento a una delle misure della c.d. pace fiscale prevista dalla L. di bilancio 2023.

Si tratta di una forma di ravvedimento che permette di avere un abbattimento sulle sanzioni più conveniente rispetto a quello previsto per il ravvedimento operoso ordinario.

Il ravvedimento speciale, ( articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 e interpretazione autentica articolo 21 del Dl n. 34/2023), consente al contribuente di sistemare le violazioni commesse in materia di Imposte sui redditi, Iva, Irap, ecc. Tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o dall’Agenzia delle Dogane.

Le violazioni sanabili sono quelle riferite al periodo d’imposta 2021 e precedenti (fino a quelli ancora accertabili) con dichiarazioni validamente presentate. Dunque non è ammesso il ravvedimento speciale per l’omessa dichiarazione dei redditi, Iva o Irap.

Al contario, via libera alla sanatoria per le dichiarazioni infedeli e per le violazioni prodromiche (ad esempio omessa fatturazione).

Per aderire alla sanatoria il contribuente deve pagare:

  • l’imposta;
  • gli interessi;
  • la sanzione base per la violazione commessa ridotta a 1/18.

La sanatoria riguarda anche i crediti non spettanti o inesistenti.

Grazie al DL 215/2023, la chance di ravvedimento speciale è stata estesa alle violazioni riguardanti il periodo d’imposta 2022.

In tale caso era necessario pagare la prima rata e rimuovere la violazione entro il 2 aprile scorso.

Per il 2021 e i periodo d’imposta precedenti invece la prima rata scadeva al 30 settembre 2023. La rimozione delle violazioni avrebbe dovuto essere effettuata entro la stessa data Termine poi prorogato al 20 dicembre, con versamento in unica soluzione.

Ravvedimento speciale. 5 rate da pagare entro il 31 maggio

Grazie al nuovo decreto del Governo Meloni, il DL 39/2024, si riaprono i termini per aderire alla sanatoria.

In particolare, in riferimento alle violazioni relative al periodo d’imposta 2021 e precedenti entro il 31 maggio sarà necessario rimuovere le irregolarità commesse. Ad esempio, in ipotesi di dichiarazione infedele sarà necessario presentare dichiarazione integrativa e pagare:

  • l’imposta;
  • gli interessi;
  • la sanzione base del 90% per la violazione commessa ridotta a 1/18 (5%). 

Sempre entro il 31 maggio sarà necessario pagare:

  • tutto in unica soluzione, oppure in
  • 5 rate delle 8 previste al comma 174 della L.197/2022.

Le restanti tre rate andranno pagate al: 30 giugno 2024, 30 settembre 2024, 20 dicembre 2024.

Le novità per le violazioni “2022”

Come detto, il ravvedimento speciale riguarda anche le violazioni relative alle dichiarazioni afferenti il periodo d’imposta 2022.

In tale caso, il pagamento della prima rata e la rimozione delle irregolarità poteva avvenire entro lo scorso 2 aprile.

Grazie al DL 39, il termine viene ora rimandato al 31 maggio 2024.

Le ulteriori tre rate potranno essere versate al: 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024 (vecchie scadenze).

Cosa succede se non si paga?

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella/e in scadenza al 31 maggio entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti.

Dovrà essere pagata anche la sanzione la nonché della sanzione del 30% sul residuo dovuto a titolo di imposta, e gli interessi nella misura prevista all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024.

In tali ipotesi, la cartella di pagamento dovrà essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

Riassumendo…

  • Il nuovo DL 39 riattiva la possibilità di aderire al ravvedimento speciale;
  • la pace fiscale è ancora percorribile sia per  le violazioni relative al periodo d’imposta 2021 e precedenti (se ancora accertabili) sia per quelle relative al periodo d’imposta 2022;
  • la rata da segnare sul calendario per i pagamenti è quella del 31 maggio 2024.