Con la definizione remissione in bonis ci si riferisce ad una forma particolare di ravvedimento operoso introdotta dall’articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012 per errori formali nella comunicazione di dati al Fisco. Questo consente al contribuente di non perdere il diritto ai regimi fiscali agevolati.

Ravvedimento operoso tramite remissione in bonis: quando è concesso

La remissione in bonis è ammessa nei seguenti casi:

  • regime di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali;
  • consolidato fiscale;
  • disposizioni di vantaggio introdotte per gli enti di tipo associativo;
  • regime fiscale per trasparenza per società di capitali;
  • regime del consolidato fiscale;
  • disposizioni previste a favore di enti di tipo associativo.

I requisiti per fare domanda per questo tipo di ravvedimento operoso sono:

  • che la violazione non sia “stata constatata o non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”;
  • che il contribuente possieda “i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento”;
  • che la comunicazione sia effettuata “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”, ovvero della prima dichiarazione dei redditi e della prima dichiarazione IVA per omissione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto.

Remissione in bonis: come fare domanda e costi

La domanda di ammissione alla remissione in bonis va fatta attraverso modello F24 inserendo il codice tributo 8114.

L’importo da pagare, 258,00 euro, non è ulteriormente ravvedi bile in nessuna circostanza.