L’Agenzia delle Entrate istituisce 12 nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativamente ad alcune imposte che emergono dalla dichiarazione redditi dei contribuenti.

In particolare, i nuovi codici tributo sostituiscono quelli già in uso ed interessano le imposte sostitutive e ad altre imposte dirette.

Ricordiamo che il ravvedimento operoso permette al contribuente di rimediare spontaneamente all’omesso versamento (totale o parziale) delle imposte. Quindi, significa che non le ha pagate alle scadenze previste.

Ravvedersi significa dover versare, in ritardo:

  • l’imposta omessa
  • la sanzione (ridotta a seconda del ritardo nel versamento)
  • gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.

Il ravvedimento si perfeziona solo con il versamento di tutte le tre voci.

I nuovi codici tributo per il ravvedimento operoso

Nel compilare il modello di pagamento F24, quando si fa il ravvedimento operoso, bisogna indicare un codice tributo che è distinto per ognuna delle menzionate voci.

Ecco, quindi, i nuovi codici tributo stabiliti dall’Agenzia Entrate con la Risoluzione. 12/E del 2023:

  • “8940” – Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze
  • “1940” – Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze
  • 8941” – Sanzione per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
  • 1941” – Interessi per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
  • 8942” – Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato
  • 1942” – Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato
  • 8943” – Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello stato
  • 1943” – Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello stato
  • 8944” Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
  • 1944” Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
  • 8945” Sanzione per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive
  • 1945” Interessi per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte.

I codici tributo soppressi e l’entrata in vigore dei nuovi

Si tenga presente che, i nuovi codici tributo per il ravvedimento operoso entrano in vigore non subito ma dal 2 maggio 2023

Contestualmente sono abrogati i codici tributo:

  • 8913” – denominato “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”
  • 1992” – denominato “Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive
  • 8908” denominato “Sanzione pecuniaria altre II.DD”.

Dunque, con decorrenza 2 maggio 2023 questi tre sono soppressi.