Il versamento del saldo imposte 2023 e primo acconto 2024 che scaturiscono dalla Dichiarazione redditi 2024 (anno d’imposta 2023) si presenta con importanti novità. In estrema sintesi:

  • si concede la possibilità di rateizzare fino a dicembre (dunque, una rata in più rispetto al passato);
  • si unificano le scadenze delle rate tra titolari di partita IVA e NON titolari di partita IVA;
  • ai fini della rateizzazione non serve più fare specifica scelta in dichiarazione dei redditi in quanto sarà ritenuto valido il comportamento concludente in sede di versamento con il Modello F24.

A prevedere dette novelle è l’art.

8 del D. Lgs n. 1/2024 (c.d. decreto Semplificazioni). Un decreto che unifica anche i termini di presentazione della dichiarazione. Sia il 730/2024 che il Modello Redditi 2024 avranno scadenza 30 settembre 2024.

Le regole ordinarie

Come noto, l’IRPEF e le altre imposte che scaturiscono dalla dichiarazione redditi (cedolare secca, imposte sostitutive, ecc.), si pagano a saldo (sull’anno d’imposta oggetto della dichiarazione) e in acconto (sull’anno d’imposta in corso). L’acconto può essere unico o suddiviso tra primo e secondo acconto. Ciò dipende dall’importo indicato al rigo “Differenza” del modello dichiarativo.

Il saldo e primo acconto scadono il 30 giugno di ogni anno, con possibilità di pagare entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%. Il secondo o unico acconto scade al 30 novembre dello stesso anno. Pertanto, con riferimento alle scadenze di versamento 2024:

  • saldo 2023 e primo acconto 2024 – da pagarsi entro il 30 giugno 2024 (che passa al 1° luglio essendo domenica) ovvero entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%;
  • secondo o unico acconto 2024 – da pagarsi entro il 30 novembre 2024.

Queste scadenze non sono da considerarsi per chi farà il 730/2024 con sostituto d’imposta. In tal caso gli importi dovuti saranno trattenuti direttamente in busta paga o cedolino pensione. Per il saldo e primo acconto ciò avverrà dal mese di luglio 2024 (se lavoratore dipendente) ovvero dal mese di agosto/settembre 2024 (se pensionato).

Per il secondo o unico acconto 2024, la trattenuta sarà sulla retribuzione/pensione di novembre.

Rateizzo imposte 2024: vecchie e nuove scadenze (Decreto Semplificazioni)

A tutti i contribuenti è data possibilità di rateizzare il saldo e primo acconto. Una rateizzazione che, fino allo scorso anno, era possibile in un numero massimo di rate fino a novembre. Il decreto Semplificazioni (art. 8), permette adesso di rateizzare il saldo 2023 e primo acconto 2024 fino a dicembre (dunque una rata in più).

Rispetto al passato cambia anche la modalità Non servirà più fare la scelta nel modello dichiarativo essendo sufficiente il comportamento concludente. Non ci sarà nemmeno più differenza nella scadenza delle rate tra titolari di partita IVA e NON titolari di partita IVA.

Prima delle novità, infatti, era previsto che:

  • per i titolari di partita IVA ogni rata avesse scadenza al 16 di ciascun mese;
  • per i NON titolari di partita IVA ogni rata avesse scadenza nell’ultimo giorno di ogni mese.

L’art. 8 del citato decreto unifica, per tutti, le scadenze al 16 di ciascun mese eliminando la precedente disparità. Resta fermo che se la scadenza cade di sabato, domenica o giorno festivo si passa al primo giorno lavorativo successivo. Resta anche fermo che la scadenza del 16 agosto può passare al 20 agosto in virtù dell’applicazione della c.d. sospensione feriale di agosto.

Nessuna novità per il secondo o unico acconto 2024. Questo non potrà essere rateizzato, salvo future diverse indicazioni legislative. Per l’acconto novembre 2023, ad esempio, è stato consentito il rinvio dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024. Prevista anche la possibilità di rateizza in massimo 5 rate da gennaio 2024 a maggio 2024. A ogni modo, il rinvio acconto 2023 non è stato previsto per tutti, ma solo per alcune partite IVA.

Riassumendo…

  • il decreto Semplificazioni porta novità per il versamento imposte sul reddito
  • c’è la possibilità di rateizzare il saldo e primo acconto in un numero massimo di rate fino a dicembre (non più, quindi, novembre)
  • si unifica per tutti le scadenze delle rate al 16 di ogni mese
  • per la rateizzazione sarà ritenuto valido il comportamento concludente.