Non bisogna confondere la possibilità di rateizzazione cartelle esattoriali con la possibilità di rottamazione cartelle esattoriali. Anche se entrambi sono forme di aiuto che permettono al cittadino di pagare “a rate” un debito fiscale affidato dal creditore (Agenzia Entrate, INPS, ecc.) all’ente di riscossione, presentano sostanziali differenze.

La rateizzazione è una strada percorribile da chi si trova in difficolta economica per pagare in unica soluzione una cartella di pagamento, la rottamazione, invece, è la strada che permette al contribuente di godere di una “definizione agevolata” nel pagamento di una cartella.

Rateizzazione cartella significa dover pagare a rate tutto il debito, comprensivo di capitale (imposta omessa), sanzione ed interessi. Definizione agevolata significa, invece, possibilità di vedersi azzerare sanzione ed interessi e pagare, quindi, solo la quota capitale (imposta omessa). Significa anche poter pagare quella quota capitale, in unica soluzione o a rate. Quindi, anche la definizione agevolata (rottamazione cartelle) permette la rateizzazione.

Come funziona la rottamazione cartelle

Il legislatore, negli anni ha previsto diverse edizioni di rottamazione cartelle. L’ultima è la rottamazione quater di cui ai commi 231-252 Legge n. 197 del 2022 (manovra di bilancio 2023). In sostanza, si prevede la “facoltà”, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio.

La cosa però è limitata ai carichi (debiti) affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.

La rottamazione cartelle non è automatica. Per aderire a questa quarta edizione bisognerà fare domanda all’ente di riscossione entro il 30 aprile 2023. Non bisogna provare dare prova di trovarsi in difficoltà economica.  L’importo dovuto a seguito dell’adesione potrà essere pagato (a scelta del contribuente da esprimere nella domanda):

  • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023
  • a rate.

Il pagamento rateale della rottamazione quater potrà avvenire in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023.

Le altre 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, che andranno versate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. Il piano di rateizzo, dunque, deve concludersi in 5 anni. La scelta del numero di rate è del contribuente.

La rateizzazione cartelle (differenze nell’importo)

Mentre la rottamazione cartelle è circoscritta solo ai debiti affidati alla riscossione nell’arco di un certo lasso temporale, la possibilità di rateizzare una cartella di pagamento è sempre concessa a prescindere dal requisito temporale.

Occorre però distinguere a seconda dell’importo del debito da ratizzare.

Fino a 120.000 euro, basta fare solo la domanda all’ente di riscossione senza dover dare prova delle difficoltà economiche in cui ci si trova. Il piano ordinario consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni). Le rate possono essere costanti o crescenti. La scelta è fatta nelle domanda di rateizzazione stessa.

Nel caso, invece, di rateizzo cartella di pagamento per importo superiore a 120.000 euro alla richiesta occorre allegare anche l’ISEE del nucleo familiare per provare la situazione di difficoltà. Anche in questa ipotesi il piano di rate può essere fino ad un massimo di 72 rate, costanti o crescenti.