Capita molto spesso di pagare il bollo auto in ritardo. Vuoi perchè magari non si ha la disponibilità economica per versare in tempo il dovuto o anche per semplice dimenticanza.

Cosa succede se si paga in ritardo? Quali sono le sanzioni da versare?

Il bollo auto: entro quando si prescrive?

Il bollo auto si prescrive trascorsi tre anni. A partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il bollo deve essere pagato.

Nello specifico, l’art.5 del D.

L. 953/1982 dispone che:

l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalita’ si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.

Se nel frattempo non viene notificato alcun atto interruttivo della prescrizione (intimazione di pagamento, il preavviso di fermo o atre misure cautelari ed esecutive).

Bollo auto in ritardo. Le sanzioni da pagare

Una volta verificato che il bollo auto è ancora dovuto ossia non non sono trascorsi i termini di prescrizione, la prima cosa da fare è quella di individuare la sanzione da versare insieme al bollo e agli interessi legali.

Ebbene, la sanzioni è quella base del 30%, ex art.13 D.Lgs 471/1997. Se versata entro 90 giorni la sanzione è ridotta alla metà. Sia nel primo caso, sanzione del 30%, sia nel secondo, sanzione del 15%, il contribuente può ricorrere al c.d ravvedimento operoso. Grazie al ravvedimento operoso, senza attendere alcun avviso di recupero da parte della Regione, il contribuente provvede spontaneamente a versare il dovuto.

Nello specifico, la sanzione da ravvedere è così individuata:

  • 1% (dell’imposta non pagata) per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni;
  • 15% (dell’imposta non pagata) se il versamento è effettuato tra il 15° e il 90° giorno successivo;
  • 30% (dell’imposta non pagata) se il versamento avviene dopo i 90 giorni di ritardo.

Individuata la sanzione da versare, a seconda del momento in cui il versamento è effettuato, grazie al ravvedimento operoso, alla stessa sanzione si applicano le seguenti riduzioni:

  • ravvedimento sprint, nei primi 14 giorni dalla scadenza fissata per il pagamento del tributo, la sanzione è pari allo 0,1% (1/10 dell’1%) per ogni giorno di ritardo, fino al 14°;
  • ravvedimento breve, tra il 15° giorno ed il 30° giorno di ritardo rispetto alla scadenza di versamento, la sanzione dovuta è pari all’1,5% (1/10 del 15%);
  • intermedio,  tra il 31° giorno ed il 90° giorno di ritardo rispetto alla scadenza di versamento, la sanzione dovuta è pari all’1,67% (1/9 del 15%).

Trascorsi i suddetti termini, si entra nel ravvedimento lungo e lunghissimo, con sanzioni dal 3,75 (1/8 del 30%) al 6% (1/5 del 30).