Il lavoratore notturno che volesse andare in pensione prima quanti turni di notte deve avere al suo attivo? Quali altri requisiti servono per la pensione anticipata?

Lo spieghiamo in questa guida dedicata ai lavoratori che svolgono attività notturna per almeno 64 giorni all’anno.

L’accesso alla pensione per la categoria dei lavoratori notturni è disciplinata dal DL n. 67/2011 (art. 1, co. 1 lett. b), art. 8, co. 1) che distingue tre diverse condizioni di lavoro notturno:

1) lavoratore a turni che svolge l’attività di notte per almeno 6 ore (tra la mezzanotte e le 5 del mattino) per un minimo di almeno 78 giorni all’anno;

2) lavoratore a turni che svolge l’attività notturna per almeno 6 ore (tra la mezzanotte e le 5 del mattino) per almeno 64 giorni all’anno;

3) lavoratore con turni di notte per almeno 3 ore (tra la mezzanotte e le 5 del mattino) considerando una durata pari all’intero anno lavorativo.

Tre differenti categorie di lavoratori notturni

La suddetta classificazione prevede requisiti di pensionamento diversi a seconda delle tre circostanze.

I lavoratori notturni di cui ai punti 1 e 3 possono accedere alla pensione all’età di 61 anni e 7 mesi con 35 anni di contribuzione ed il quorum 97,6 (anzianità anagrafica + contributiva).

Per i lavoratori notturni di cui al punto 2 è previsto un aumento dei requisiti pari ad un anno (se svolgono attività notturna in un periodo compreso tra 72 e 77 giorni all’anno) e di 2 anni (se l’attività notturna viene svolta tra 64 e 71 giorni all’anno).

I requisiti descritti devono intendersi soddisfatti per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro o per almeno la metà della vita lavorativa.

Quanti turni di notte servono per andare in pensione prima? Benefici previsti

Il decreto legislativo n. 67 del 2011 (co. 7, art. 1) prevede benefici per i lavoratori notturni in determinate circostanze.

Al lavoratore notturno che ha svolto la sua attività per un numero di giorni compreso tra 64 e 71 all’anno si applica il beneficio previsto per il periodo di tempo più lungo rispetto a quello minimo di cui al co.

2 dello stesso articolo che corrisponde a 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa oppure alla metà della complessiva vita lavorativa.

Per i lavoratori notturni che hanno svolto l’attività per un numero di giorni inferiori a 78 all’anno e che hanno svolto mansioni indicate al co. 1 dell’art. 1 (lavori usuranti, conducenti addetti al trasporto pubblico o collettivo, attività notturne di almeno 3 ore per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo) si applica il beneficio soltanto se, tenendo conto del periodo totale in cui sono state svolte le altre attività, il lavoro da turnista con meno di 78 notti sia stato effettuato per un periodo superiore alla metà.