Che il canone RAI sia una tassa e che sia anche tra quelle più odiate dagli italiani, non c’è dubbio. E’ il solo possesso del televisore in casa a far scattare l’obbligo di pagamento e la cosa che proprio non è mai andata giù è che bisogna versare anche laddove, per assurdo, non si guardino mai i programmi RAI.

Perché pagare quando ho deciso di non godere di un servizio? Non a caso c’è distinzione tra imposte e tasse. Il cittadino paga una tassa a fronte di un servizio che decide di ricevere.

Occupo il suolo pubblico e pago la tassa perché effettivamente occupo quel suolo.

Per il canone RAI, invece, il presupposto è il possesso dell’apparecchio televisivo. A ciò poi si aggiunge la presunzione, in vigore dal 2016, secondo cui chi è intestatario di utenza elettrica domestica residenziale si presume possessore di TV e, quindi, come tale obbligato al pagamento del canone.

Canone RAI: addebito mensile o bimestrale?

Dal 2016, in virtù della citata presunzione legislativa, il canone RAI è riscosso dallo Stato, non più mediante versamento con bollettino di c/c postale bensì mediante accredito diretto nella fattura dell’utenza.

Oggi, l’importo annuo è di 90 euro. Il pagamento è spalmato a rate sulla bolletta della luce. In particolare:

  • 9 euro mensili, da gennaio a ottobre, laddove il fornitore dell’utenza emetta fattura mensilmente
  • 18 euro bimestrali, da gennaio a ottobre, nel caso in cui il fornitore dell’utenza emetta fattura con cadenza bimestrale.

Quindi, chi riceve la bolletta mensilmente, il prossimo addebito di 9 euro ci sarà sulla fattura di competenza del mese di aprile. Per chi, invece, riceve la bolletta ogni due mesi, il prossimo addebito di 18 euro ci sarà sulla bolletta di competenza dei mesi di marzo e aprile.

Come non pagare

Ricordiamo, che è possibile, sottrarsi all’addebito del canone RAI laddove, nonostante si è intestatari di utenza elettrica domestica residenziale, non si possiede nessun apparecchio televisivo.

A tal fine, bisogna inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di non detenzione (Quadro A), tenendo presente che:

  • se l’invio è fatto entro il 31 gennaio dell’anno, scatta l’esonero per l’intero anno
  • laddove, invece, l’invio è fatto nel periodo 1° febbraio – 30 giugno, l’esonero canone RAI è solo per metà.

Sono poi previsti specifici casi di esonero (come ad esempio quello per gli ultra 75enni). Si tenga inoltre presente che l’ingiustificato mancato pagamento del canone RAI o una falsa dichiarazione sostitutiva di non detenzione, comportano pensanti sanzioni.

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