In Italia il diritto alla pensione di anzianità si perfeziona al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l’età anagrafica minima richiesta e il totale di anni contributivi accumulati. Accade spesso che, a seconda dei casi, il contribuente abbia però la possibilità di scegliere tra la cosiddetta pensione di vecchiaia e altre forme previdenziali che riconoscono – a determinate condizioni – l’uscita anticipata dal lavoro.

Senza entrare nel dettaglio di tutti i casi eccezionali (come Opzione Donna, Quota 100 e similari), in linea generale oggi chi non ha svolto lavori usuranti e/o non rientra in determinate categorie, può richiedere e ottenere la pensione di anzianità al raggiungimento di 20 anni di contributi e 67 anni di età (che dopo nel 2022 potrebbe aumentare progressivamente se aumenta la speranza di vita).

Tra le modalità previste per l’uscita anticipata, tuttavia, vi è la cd. RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), un contributo pensionistico che il contribuente può richiedere già a 57 anni, ovvero ben 10 anni. Vediamo nello specifico come funziona.

Come funziona la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata per i nati nel 1964

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata cd. “RITA” è stata introdotta per la prima volta dalle legge di bilancio 2018, come un contributo per i lavoratori che:

  • hanno cessato l’attività lavorativa;
  • hanno raggiunto l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi;
  • hanno maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza.

Le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell’aderente, in forma di rendita temporanea, decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età  anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell’erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto.

A conti fatti, quindi, mediante questo meccanismo bastano 20 anni di contributi e (ad oggi) 62 anni di età per poter l’accesso alla RITA. E per i nati nel 1964?

Pensione a 57 anni: la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata per i nati nel 1964

La rendita anticipata disciplinata dalla legge di bilancio 2018, è riconosciuta anche ai lavoratori che:

  • risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi;
  • raggiungono un’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

Provando a fare di nuovo i conti, quindi, oggi per accedere alla RITA bastano:

  • 20 anni di contributi;
  • 57 anni di età;
  • almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare (tre anni se il lavoratore si sposta in altro Stato membro).

In questo modo, il contribuente può richiedere l’erogazione frazionata del montante accumulato sotto forma di rendita. Bisogna aggiungere inoltre che la RITA ha carattere generale e si applica a tutti i lavoratori, inclusi i dipendenti pubblici, che abbiano aderito a una forma di previdenza complementare a contribuzione definita.