Controlli cessione del credito, cosa deve fare chi acquista il credito dal contribuente o da altro cessionario, per non rischiare in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle entrate?

I cessionari devono agire con una certa diligenza, questo quanto affermato nella circolare n°23/2022, dall’Agenzia delle entrate. Ebbene, nella successiva circolare n°33/2022, l’Agenzia delle entrate ha approfondito questo concetto, chiarendo meglio quali sono le attività che deve porre in essere chi acquista il credito, anche rispetto ai controlli posti in essere dall’Agenzia delle entrate sulla cessione.

Di recente, il DL 115/2022, decreto Aiuti bis, ha previsto una responsabilità limitata per i cessionari, ciò non significa però che la banca o altro cessionario può agire senza fare gli opportuni controlli sui crediti che acquista.

La cessione del credito. Quale diligenza è richiesta a chi acquista il credito?

Nella circolare n°23/2022, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che imprese, professionisti, banche, ecc, in fase di acquisto del credito, devono agire con specifica diligenza. Facendo le opportune verifiche sulla documentazione.

Ciò anche ai fini dei controlli sulla cessione del credito da parte dell’Agenzia delle entrate.

Il livello di diligenza richiesto dipende anche dal soggetto che acquisisce il credito. E’ chiaro che se ad acquistare il credito è un privato (anche un’impresa), questo non potrà avere le competenze che invece sono normalmente in possesso di un intermediario finanziario, banche o altri intermediari.

Nella suddetta circolare, viene messo nero su bianco che:

  • per banche e altri intermediari, considerati operatori professionali,
  • il livello e la qualità della diligenza deve essere elevato.

Anche sulla base di quanto prevede la normativa antiriciclaggio.

Se c’è concorso di violazione viene esclusa qualsiasi diligenza.

Quali controlli del Fisco sulla cessione del credito?

Ai fini dei controlli posti in essere dall’Agenzia delle entrate, gli elementi di cui si terrà conto per valutare l’eventuale concorso nella violazione del cessionario sono:

  • assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;
  • incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari del bonus 110;
  • incoerenza crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare;
  • incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale di colui che cede il credito;
  • anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;
  • mancata effettuazione dei lavori.

Dunque, l’Agenzia delle entrate procederà alla contestazione di concorso nella violazione nei confronti dei fornitori o cessionari nei casi in cui detti soggetti abbiano agito, rispetto ai suddetti elementi,  con dolo o colpa grave, ai sensi dell’articolo 33-ter del decreto Aiuti-bis.

A tal fine, l’Agenzia delle entrate, nella nuova circolare n° 33, precisa quanto segue:

la conoscenza, da parte degli operatori economici, dei profili critici su cui si concentrerà l’attenzione dell’Amministrazione finanziaria in fase di istruttoria (..), risponde a un principio di trasparenza nei confronti di questi ultimi, consentendo loro di comprendere quali potrebbero essere gli elementi utili ai fini dell’eventuale attività di controllo.

E’ chiaro che i suddetti profili dischi assumeranno meno importanza “se i lavori in relazione ai quali sarebbe maturato il diritto alla detrazione – siano stati effettivamente eseguiti per importi corrispondenti a quelli oggetto di comunicazione e cessione da parte del beneficiario delle agevolazioni”.