Cambiare tutto per non cambiare niente. “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi” è una notissima  frase pronunciata da Tancredi, nipote del principe Fabrizio Salina nel romanzo “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Speriamo che questa frase non si sposi con le ultime vicende del bonus 110. Infatti, in fase di conversione in legge del DL 115/2022, c.d. decreto Aiuti-bis, è stato approvato un emendamento che limita la responsabilità di imprese e cessionari che acquistano o comunque prendono in carico crediti da bonus edilizi quali superbonus, bonus facciate, ecc.

In particolare, grazie al nuovo emendamento sulla cessione del credito, imprese e banche che prendono i crediti dal contribuente risponderanno di un’eventuale illegittimità del bonus, in concorso con il contribuente, solo in caso di dolo o colpa grave.

In tutti gli altri casi non potranno essere ritenuti responsabili di eventuali irregolarità legate al credito acquisito.

Attenzione, come vedremo a breve, questa limitazione non vale per tutti i crediti.

Detto ciò basterà questa novità per favorire la circolazione dei crediti e dunque l’avvio di nuovi cantieri oppure rimarrà tutto come prima?

Le regole sulla cessione del credito

Nell’ultimo anno la cessione dei crediti edilizi si è bloccata. Le imprese prendono nuovi lavori solo a stento e quelli già iniziati vanno invece a rilento.

E’ chiaro che se le imprese e i contribuenti non trovano nessuno disposto a comprare i crediti, tutto il sistema 110 si blocca.

Il problema è che chi prende in carico il credito ha troppe responsabilità. Infatti, nel caso in cui il Fisco rilevi l’inesistenza del credito o la sua irregolarità, c’è il rischio del c.d. concorso nella violazione.

Proprio per questo, nella circolare n°23/2022, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che imprese, professionisti, banche, ecc, prima di accettare dal contribuente, devono agire con specifica diligenza.

Ciò riguarda anche la cessione del credito 110.

Il livello di diligenza richiesto dipende anche dalla natura di colui che prende il credito dal contribuente o da altro cessionario. Per banche e altri intermediari, considerati operatori professionali, il livello e la qualità della diligenza deve essere elevato. Anche sulla base di quanto prevede la normativa antiriciclaggio.

Se c’è concorso di violazione viene esclusa qualsiasi diligenza.

A ogni modo, la valutazione da parte del Fisco sulla diligenza posta in essere dal cessionario tiene conto di elementi quali:

  • assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;
  • incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari del bonus 110;
  • ceduti ed il valore dell’unità immobiliare;
  • incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale di colui che cede il credito;
  • anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;
  • mancata effettuazione dei lavori.

Difatti, tali elementi potrebbero far insospettire l’Agenzia delle entrate circa un eventuale concorso nella violazione da parte di chi ha accettato il credito edilizio considerato nei fatti inesistente o irregolare.

Le novità nel DL Aiuti-bis

Proprio a causa delle responsabilità nella cessione del credito a cui vanno incontro i cessionari, tutto il sistema 110 è andato in blocco.

Da qui, in fase di conversione in legge del DL Aiuti-bis, è stato approvato un emendamento che limita la responsabilità di chi rileva il credito da bonus edilizio: superbonus, bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecc.

Infatti, viene disposto che imprese e banche che prendono i crediti dal contribuente risponderanno insieme al contribuente di un’eventuale illegittimità del credito, solo in caso di dolo o colpa grave.

Tale deroga vale soltanto per quei crediti rispetto ai quali vi è una documentazione completa, dunque:

  • visti di conformità,
  • asseverazioni e
  • attestazioni ex art.121 del DL 34/2020.

Ecco perchè, è utile fare anche foto del cantiere oggetto dei lavori e di cessione del credito.

Attenzione, per quei crediti più vecchi, rispetto ai quali non c’era ancora una legge che prevedeva la suddetta documentazione, il cedente ossia il fornitore dei lavori è tenuto ad acquisirla , ora per allora (testo emendamento). Dunque, dovrà provvedere ad ottenere visto di conformità, asseverazioni e attestazioni.

Solo in tal modo, potrà beneficiare della limitazione di responsabilità legata al dolo o alla colpa grave. Tale prescrizione non vale per banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o per le imprese di assicurazione che risponderanno di irregolarità del credito sempre e solo in caso di dolo o colpa grave.