Come noto, in caso di decesso del pensionato o assicurato è prevista la pensione di reversibilità ai parenti superstiti. L’istituto è regolato dalla legge n. 335 del 1995 (riforma Dini) che ne disciplina le modalità di erogazione.

I superstiti aventi diritto alla pensione del pensionato o del lavoratore deceduto sono in via diretta e principale il coniuge e i figli. Ma possono beneficiarne anche i fratelli, le sorelle e altri parenti. La Corte Costituzionale, come vedremo, ha esteso il diritto di reversibilità anche ai nipoti maggiorenni.

Pensione di reversibilità, quanto spetta

Il diritto alla pensione di reversibilità – ricordiamo – sorge al momento del decesso del pensionato o del lavoratore che ha diritto alla prestazione (pensione indiretta). Per beneficiare della pensione indiretta, però, è necessario che l’assicurato abbia versato almeno 15 anni di contributi nel corso della vita assicurativa. In alternativa, almeno 5 anni di contributi di cui 3 negli ultimi cinque.

La pensione non viene però devoluta interamente ai superstiti, ma ripartita secondo precise percentuali, come previsto dalla legge:

  • 60%, solo coniuge;
  • 70%, solo un figlio;
  • 80%,coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
  • 100%coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
  • 15%per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

Cosa importante, in base a una sentenza della Corte Costituzionale (n. 88 del 5 aprile 2022) la reversibilità della pensione dei nonni è estesa anche ai nipoti maggiorenni, orfani dei genitori e inabili al lavoro.

I familiari aventi diritto

Detti beneficiari si aggiungono ai seguenti superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità, così come previsto dalla normativa:

  • Il coniuge (anche separato) o l’unito civilmente;
  • il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze;
  • Tutti i figli minorenni;
  • I figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
  • I figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età. Nel caso di studenti universitari, il diritto vale fino a 26 anni.