La Corte di Cassazione con la sentenza 18174 dello scorso 16 settembre ha chiarito che la mancata comunicazione postale della variazione progressiva dei punti patente non invalida la successiva revisione della licenza di guida visto che in ogni multa collezionata dal trasgressore devono essere indicati chiaramente i punti sottratti.

La Cassazione ha chiarito inoltre che a questo procedimento sanzionatorio non si applica la legge 241/1990 ma la legge 689/1981.

In una nota dell’agenzia di stampa MF-DJ, a tal proposito si legge “Un conducente incorso nei rigori del codice stradale ha proposto ricorso contro il provvedimento di revisione della patente di guida per azzeramento dei punti disponibili evidenziando una serie di irregolarità formali sulla mancata trasparenza del procedimento punitivo.

La corte ha rigettato tutte le censure condannando il trasgressore anche alle spese del procedimento. Il provvedimento di revisione della patente di guida per azzeramento dei crediti disponibili a parere del collegio partecipa della medesima natura del procedimento di applicazione della sanzione accessoria della perdita dei punti, a seguito delle singole violazioni. In questo caso non si applicano gli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 ma i principi della legge di depenalizzazione n. 689/1981.”