Arrivano buone notizie per chi era in attesa di riprendere il treno della rottamazione delle cartelle. Infatti, nella giornata di ieri, la Camera dei Deputati ha approvato la legge di conversione del dL 215/2023, c.d. decreto Milleproroghe, che prevede la proroga della rottamazione delle cartelle. Ora la palla passa al Senato che confermerà in toto il testo approvato ieri.

La proroga della sanatoria delle cartelle avrà un’ampia portata visto che si applicherà anche alle rate dei residenti nei territori alluvionati.

Vediamo nello specifico chi potrà sfruttare la nuova chance di proroga che si configura come una vera e propria remissione in bonis per chi non avendo pagato le prime due rate era decaduto dalla sanatoria.

La proroga della rottamazione delle cartelle

Grazie alla L. di conversione del DL 215/2023, è prevista una proroga chi non ha pagato una delle prime due rate della rottamazione delle cartelle.

Ricordiamo che le prime due rate scadevano al 18 dicembre. Infatti, il DL 145/2023, c.d. decreto Anticipi aveva rimesso in bonis coloro i quali non avevano pagate le prime due rate in scadenza rispettivamente al 31 ottobre e al 30 novembre. Effettuando il versamento entro il 18 dicembre era possibile conservare i vantaggi della definizione agevolata.

Vantaggi che riguardano sia il risparmio sulle sanzioni sia sugli interessi.

Infatti, chi ha aderito alla sanatoria paga solo: l’imposta, la tassa o il tributo indicato nella cartella; le spese di rimborso per le procedure esecutive; le spese di notifica della cartella di pagamento; gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.

Non sono da pagare invece  le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D. Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione. Come detto, il contribuente non è tenuto a pagare neanche gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

Nonché l’aggio della riscossione che per le precedenti sanatorie era calcolato su imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Rottamazione cartelle. Più tempo anche per gli alluvionati (DL Milleproroghe)

Nonostante la proroga al 18 dicembre, sono stati in molti a non riuscire a sfruttare la remissione in bonis. La scadenza del 18 dicembre non riguardava i residenti nei territori alluvionati. Il riferimento è ai soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 di cui alle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana.

Infatti per questi contribuenti tutti i termini ordinari di cui alla rottamazione delle cartelle sono prorogati di tre mesi. Cosicché la prima rata aveva scadenza 31 gennaio; la seconda scadrà invece al 28 febbraio. In entrambi i casi si applicano i 5 giorni di tolleranza.

Veniamo così all’intervento del DL Milleproroghe, post conversione in legge.

Ebbene, il decreto permette a chi non ha pagato le prime due rate della rottamazione delle cartelle (al 18 dicembre) di rimettersi in regola versandole entro il prossimo 15 marzo. Si applicano anche i 5 giorni di tolleranza ex art. 3, comma 14-bis , D.L. n 119/2018. Cosicché il versamento potrà essere effettuato entro il 20 marzo. In tal modo chi pagherà manterrà i vantaggi della sanatoria.

Il ripescaggio riguarda anche chi ha più domande di rottamazione delle cartelle.

Potrà essere versata al 20 marzo anche la 3° rata che ha scadenza al 28 febbraio (con i 5 gg di tolleranza il termine ultimo sarebbe stato quello del 4 marzo).

La proroga in parola si applica anche a coloro i quali hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 di cui alle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana.

Infatti, tali soggetti potranno pagare la 1° e la 2° rata entro il 20 marzo.

Nel complesso sono interessati dalla proroga della rottamazione delle cartelle:

  • coloro i quali non hanno pagato la prima rata al 31 ottobre e neanche al 18 dicembre insieme alla 2°;
  • chi non ha pagato la 2° rata al 30 novembre o al 18 dicembre;
  • chi non ha pagato le prime due rate entro il 18 dicembre;
  • chi ha pagato le prime due rate ma deve ancora pagare la terza rata;
  • coloro i quali hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati rispetto alle prime due rate (la prima è già scaduta).

In tutti questi casi si rientra nella proroga al 20 marzo.

Riassumendo…

  • La Camera dei Deputati ha approvato la proroga della rottamazione delle cartelle;
  • la proroga riguarda anche i territori alluvionati;
  • per sfruttare la proroga della rottamazione delle cartelle il pagamento del dovuto potrà essere effettuato entro il 20 marzo.