In redazione di Investire Oggi è arrivato un interessante quesito sulla proroga della rottamazione delle cartelle.

Buongiorno, ho presentato due diverse domande di rottamazione delle cartelle, a ognuna delle quali corrispondono due differenti piani di rateazione. Detto ciò, ho saputo che grazie al DL Milleproroghè chi non ha pagato una delle prime due rate o entrambe, può rimettersi in regola, mantenendo i benefici della pace fiscale. Versando il dovuto entro il prossimo 15 marzo. A tal proposito, mi chiedo se nel mio caso la remissione in bonis può essere sfruttata per entrambi i piani di rateazione o se ci sono dei limiti.

Inoltre, considerato che ho ricevuto un preavviso di fermo per una cartella inserita nella sanatoria, quali sono rispetto a tale procedura cautelare attivata dall’ADER gli effetti della remissione in bonis? Grazie

La proroga della rottamazione delle cartelle

Innanzitutto, partiamo dalla proroga inserita in fase di conversione in legge del DL 215/2023, c.d. decreto Milleproroghe.

Per capire la portata dell’intervento in parola, è utile richiamare le scadenze originarie della rottamazione delle cartelle, ex legge 197/2022. Legge di bilancio 2023.

Le prime due rate, ognuna pari al 10% del totale sanatoria,  avrebbero dovuto essere pagate rispettivamente al 31 ottobre e al 30 novembre. A tali scadenze si applicano 5 giorni di tolleranza.

Le restanti sedici rate di 18, devono essere versate nei 4 anni successivi, alle seguenti scadenze: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Grazie al DL 145/2023, decreto Anticipi, la scadenze delle prime due rate è stata rimandata al 18 dicembre. Cosicché chi non aveva pagato la prima o la seconda rata o entrambe, ha avuto la possibilità di risalire sul treno della rottamazione delle cartelle pagando il dovuto.

Rispetto alla scadenza del 18 dicembre non si applicavano i 5 giorni di tolleranza.

Proroga rottamazione cartelle. Il ripescaggio per chi ha più domande di sanatoria

Nonostante la proroga al 18 dicembre, sono stati tantissimi i contribuenti che non hanno pagato le prime due rate, decadendo dalla sanatoria. Il Governo si aspettava di incassare molto di più dalla pace fiscale.

In considerazione di ciò, è stata prevista un’ulteriore proroga della rottamazione delle cartelle con i 5 gg di tolleranza.

Nello specifico, con un emendamento al DL Milleproroghe, viene data la possibilità agli inadempimenti di rimettersi in regola, mantenendo i vantaggi della rottamazione, con il pagamento delle prime due rate  entro il prossimo 15 marzo 2024. Entro la stessa data potrà essere versata anche la 3° rata che aveva come scadenza originaria il prossimo 28 febbraio.

Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo al quesito esposto in premessa. Ebbene, nel caso specifico la remissione in bonis potrà essere attivata per entrambi i piani di rateazione. A tal fine sarà necessario pagare le rate scadute e non versate nei termini, entro il 20 marzo. E’ corretto il riferimento al 20 marzo perchè rispetto alla nuova proroga si applicano i 5 giorni di tolleranza ex art. 3, comma 14-bis , D.L. n. 119/2018.

Per quanto riguarda il fermo amministrativo, il pagamento delle rate bloccherà tale procedura. A ogni modo, una volta effettuato il pagamento entro il 20 marzo (è necessario attendere la pubblicazione della l. di conversione del Milleproroghe in Gazzetta Ufficiale), il consiglio è quello di inviare una PEC all’ufficio ADER territorialmente competente per segnalare immediatamente il pagamento.

Riassumendo…

  • Il Dl Milleproroghe rimanda al 20 marzo il pagamento delle prime tre rate della rottamazione delle cartelle;
  • non ci sono limiti di applicazione della proroga, può riguardare anche più domande di sanatoria;
  • per l’ufficialità della proroga è necessario che sia pubblicata in G.U. la L. di conversione del Milleproroghe.