La proroga al 10 dicembre 2020 del Modello 770/2020 fa slittare anche il termine entro il quale lo stesso modello dichiarativo viene considerato “tardivo” e non, invece, “omesso”.

Per comprendere quanto detto dobbiamo ricordare che quest’anno il termine di invio all’Agenzia delle Entrate del Modello 770/2020 (anno d’imposta 2019) era in scadenza il 31 ottobre 2020 (che essendo sabato slittava al 2 novembre).

Tuttavia, il decreto Ristori (decreto-legge n. 137 del 2020) all’art. 10 ha prorogato il citato termine al 10 dicembre 2020.

Cos’è il modello 770/2020 tardivo

Per chi omette di inviare il modello entro la scadenza, il legislatore, prima che si configuri omissione, lascia un’altra possibilità di farlo pagando una sanzione notevolmente ridotta.

Stiamo parlando del Modello 770 “tardivo”, ossia quello non inviato entro il termine ordinario di scadenza ma inviato entro i 90 giorni successivi.

Il riferimento normativo è il comma 7 art. 2 del DPR n. 322 del 1998, ai sensi del quale:

“Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta”.

Il Modello 770/2020 tardivo: entro quale data inviarlo?

Quindi, in considerazione della proroga del Modello 770/2020, in possiamo parlare di modello “tardivo”, quando questi non è trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 10 dicembre 2020, ma entro i 90 giorni successivi, ossia entro il 10 marzo 2021.

Se, invece, si lasciasse passare anche il 10 marzo 2021 senza inviare il modello allora si potrà parlare di Modello 770/2020 “omesso”.

Ad ogni modo, in caso di Modello 770 “tardivo” bisognerà versare una sanzione di 25 euro (1/10 di 250 euro) con codice tributo 8911.

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