Dopo che il Governo aveva dato una parziale anticipazione, nel testo finale della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, trova posto la proroga del bonus investimenti al Sud; facciamo riferimento al credito d’imposta riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali, impianti macchinari e attrezzature, destinati a strutture produttive del Mezzogiorno.

Detto ciò, considerata l’impostazione della norma, così come confermata dalla Legge di bilancio 2023, rimangono invariati anche ,per gli investimenti 2023, le aliquote agevolative del bonus.

Facciamo il punto della situazione ossia sulla scadenze considerando anche gli effetti della proroga sul credito d’imposta spettante per gli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali, ZES e nelle Zone Logistiche semplificate, ZLS.

Il bonus Investimenti al Sud

Il bonus Investimenti al Sud viene prorogato con la Legge di bilancio 2023.

Di conseguenza, nel complesso, sono agevolati gli investimenti realizzati a decorrere:

  • dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2023, per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno;
  • dalla data del DPCM istitutivo della Zona economica speciale (ZES) al 31 dicembre 2023, per gli investimenti effettuati nelle ZES;
  • dalla data del DPCM istitutivo della Zona logistica semplificata al 31 dicembre 2023, per gli investimenti effettuati nelle ZLS.

Proroga senza novità. Invariata la misura dell’agevolazione

Oltre alla proroga non si registrano altre novità di rilievo.

Infatti, vengono confermate le precedenti aliquote agevolative.

Questo perché, il bonus è riconosciuto sempre nel rispetto dei limiti percentuali di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, approvata con la decisione C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014 della Commissione europea, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016, nonché nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (regolamento di esenzione).

Invece, il perimetro geografico di applicazione dell’agevolazione si rifà alla “nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027” approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 (Fonte dossier ufficiale Camera dei Deputati).

 La nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 ricomprende, infatti, la regione Molise tra le aree in deroga ai sensi della lettera a) dall’articolo 107, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

In poche Parole, anche per gli Investimenti effettuati in Molise spettano le aliquote agevolative maggiorate.

Il credito d’imposta spetta nelle seguenti percentuali:

  • 45% per le piccole imprese (costi ammissibili 3 mln),
  • 35% per le medie (10 mln) e
  • 25 % per le grandi (15 mln).

Il bonus scende al 30, 20 e 10% rispettivamente per le piccole, medie e grandi imprese situate nella regioni di Abruzzo. Nelle Zone ZES, il bonus è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023. Nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Per le Zone ZES e ZLS è agevolato anche l’acquisto di terreni e acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Confermata la procedura per richiedere il bonus

Anche per quest’anno, le imprese che intendono fare richiesta del bonus devono seguire la consueta procedura. L’unica attenzione riguarda l’utilizzo del corretto modello di comunicazione che è stato di volta in volta aggiornato in funzione delle novità normative che si sono succedute nel corso del tempo.

La richiesta del bonus con il nuovo modello deve essere effettuata utilizzando la versione aggiornata del software relativo al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia.

Bonus Sud. Quando deve essere restituito?

La “rideterminazione” del credito d’imposta è disposto nel caso in cui i beni oggetto dell’agevolazione:

  • non entrino in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
  • siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale gli stessi sono entrati in funzione.

Per i beni acquisiti mediante leasing, la rideterminazione dell’agevolazione ha effetto anche qualora non venga esercitato il diritto di riscatto entro il periodo di vigilanza (5 anni dopo l’entrata in funzione dei beni).

Da qui, come specificato nella circolare n°12/e 2017:

per effetto della rideterminazione, il credito d’imposta è computato, per ciascun periodo d’imposta di maturazione, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione ovvero dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione.