La proroga dell’acconto delle imposte dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 riguarda i titolari di partita Iva che nell’anno 2022 hanno conseguito una soglia di ricavi/compensi non superiore a 170.000 euro.

Detto ciò, con la circolare n°31/E, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulla verifica della suddetta soglia, affermando che è necessario considerare tutti i ricavi non solo quelli caratteristici. Tuttavia, tale indicazione si scontra con l’intervento di Assosoftware che ha dato ai propri clienti indicazioni diverse e semplificate circa la verifica della suddetta soglia di ricavi/compensi.

La proroga dell’acconto 2023

L’articolo 4 del DL 145/2023 prevede quanto segue:

per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Nei fatti, possono effettuare il versamento dell’acconto nel termine,  per il solo anno 2023, le persone fisiche:

  • con partita iva (imprenditori individuali o lavoratori autonomi);
  • che abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023).

Rientra nella proroga anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria. Devono però ritenersi esclusi collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).

Proroga acconto. Ricavi con incertezza sul perimetro oggettivo

In base a quanto sopra, per pagare l’acconto nel termine lungo, è necessario dichiarare o aver dichiarato già (c’è tempo fino al 30 novembre) con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023).

Detto ciò, rispetto alla verifica die ricavi, l’Agenzia delle entrate, pur facendo riferimento al modello Redditi, nella circolare n°31/e sulla proroga dell’acconto, ha chiarito che:

si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del TUIR, dichiarati per il periodo d’imposta 2022. Sempre al medesimo fine, deve ritenersi rilevante l’ammontare complessivo dei ricavi dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale.

In una nota a piè di pagina della circolare relativa ai chiarimenti ADE sulla proroga dell’acconto , viene inoltre specificato che l’articolo 57 del TUIR, al fine dell’individuazione dei ricavi derivanti dallo svolgimento di attività d’impresa, fa riferimento, tra l’altro, all’articolo 85 del medesimo testo unico. Si precisa che, atteso il richiamo operato dalla norma in commento ai ricavi in generale, non è possibile considerare solo quelli di cui alle lettere a) e b) del citato articolo 85.

Nei fatti, bisogna considerare i ricavi complessivi. Non solo quelli caratteristici.

Il successivo intervento di Assosoftware

Tuttavia, tale tesi, di cui si deve assolutamente tenere conto, non è stata sposata da Assosoftware.

Secondo Assosoftware, per i soggetti in contabilità ordinaria non è possibile individuare, all’interno delle dichiarazioni dei redditi, gli ulteriori ricavi di cui all’art. 85 del Tuir (nel rigo RS116 vi sono solo i ricavi caratteristici di cui all’art. 85 c. 1 lett. a e b del Tuir).

Ciò premesso AssoSoftware, per motivi di coerenza con quanto stabilito dalla norma e dalla stessa Agenzia delle Entrate (a suo dire), in riferimento all’individuazione dei Ricavi indicati nel modello Redditi PF 2023, suggerisce ai propri associati di recuperare i ricavi dalla dichiarazione dei redditi proponendo agli utenti quanto indicato al rigo RS116 (per i soggetti in contabilità ordinaria) e al rigo RG2 colonna 2 (per i soggetti in contabilità semplificata).

I suddetti righi si riferiscono ai ricavi caratteristici di cui all’art. 85 c. 1 lett. a e b del TUIR.

Secondo Assosoftware, bisogna considerare solo i ricavi caratteristici dell’attività svolta dunque:

  • i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Ciò che porta a tale conclusione è il fatto che l’Agenzia del entrate faccia riferimento, in alcuni passaggi della circolare, ai ricavi desumibili dal modello Redditi. Secondo Assosoftware non tuti i ricavi sono desumibili dalla dichiarazione dei redditi.

Riassumendo…

  • Il pagamento dell’unica o della 2° rata di acconto può essere effettuato entro il 16 gennaio 2024;
  • è possibile anche pagare in 5 rate, dal 16 gennaio al 16 maggio 2024;
  • la proroga dell’acconto riguarda i titolari di partita Iva con ricavi/compensi non superiore a 170.000 euro;
  • l’Agenzia delle entrate ha chiarito come verificare la soglia dei ricavi.