L’Agenzia delle entrate, con la circolare n°31/E pubblicata ieri ha fornito i primi chiarimenti in merito alla proroga del 2° acconto delle imposte per i soggetti titolari di partita iva.

Al contrario da quanto si desumeva dal testo della norma che faceva riferimento alla sola 2° rata di acconto, l’Agenzia delle entrate mette nero su bianco che la proroga riguarderà anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.

Vediamo nello specifico quali sono i chiarimenti rilasciati dall’Agenzia delle entrate.

La proroga del 2° acconto

L’art.4 del DL 145/2023 prevede la proroga della scadenza del 2° acconto delle imposte, di norma da versare al 30 novembre.

In particolare:

per «il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nelperiodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Nei fatti, il decreto dispone solo per quest’anno:

  • il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, modello “Redditi persone fisiche 2023” (Redditi PF 2023). Sono espressamente esclusi i contributi previdenziali e assistenziali, per i quali permane il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023;
  • la possibilità di versare tali somme in cinque rate mensili di pari importo.

Le rate hanno scadenza da gennaio 2024, il giorno 16 di ogni mese (gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio).

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi.

Fino a gennaio dovrebbe essere possibile rateizzare l’acconto senza interessi.

La proroga del 2° acconto. I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Il primo chiarimento dell’Agenzia delle entrate riportato nella circolare n° 31 sulla proroga dell’acconto, riguarda i soggetti che possono sfruttare la proroga.

In base alla norma, la proroga riguarda le persone fisiche che contestualmente:

  • siano titolari di partita IVA;
  • abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023); va da sé che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Da qui, come era lecito aspettarsi, consideri anche i precedenti interventi di proroga, può rimandare il 2° acconto, anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria. La proroga non riguarda però i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).

Inoltre, di particolare importanza il passaggio relativo ai soggetti che sono tenuti a versare l’acconto delle imposte in unica soluzione (per i soggetti ISA, c’è un unico versamento al 30 novembre laddove l’importo totale dovuto a titolo di acconto non supera 206 euro). A tal proposito, nella circolare si legge che:

Considerata la ratio della norma agevolativa, volta a differire, per i lavoratori autonomi e i titolari di reddito d’impresa, i versamenti delle imposte sui redditi con scadenza nel mese di novembre 2023, rientrano nella misura in oggetto, infine, anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.

Soggetti esclusi dalla proroga

La circolare si sofferma anche sui soggetti esclusi dalla proroga.

Ebbene, devono ritenersi esclusi dalla proroga del 2° acconto:

  • le persone fisiche non titolari di partita IVA; non usufruiscono di tale. rinvio, ad esempio, i soci (non titolari di una propria partita IVA) di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza;
  • le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali).

In tutti questi casi, il versamento dovrà essere effettuato nei termini ordinari (vedi DPR 435/2001, art.17).

Riassumendo…

  • L’Agenzia delle entrate ha chiarito vari aspetti operativi della proroga del 2° acconto delle imposte di norma in scadenza al 30 novembre;
  • la proroga riguarda anche i contribuenti tenuti a versare l’acconto in un’unica soluzione;
  • può rimandare i pagamenti anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale.