Versare il 2° acconto delle imposte in scadenza al 30 novembre entro gennaio 2024 oppure a rate da gennaio a maggio. Questo quanto prevede l’art.4 del DL 145/2023.

Proprio ieri, con la circolare n° 31/E sono arrivati i primi chiarimenti del Fisco sulla proroga del 2° acconto.

La chance di rinvio del pagamento riguarda le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

Nella circolare l’Agenzia delle entrate si è soffermata anche sulla verifica del reddito da considerare ai fini dell’operatività della chance di proroga.

La proroga del 2° acconto delle imposte

La proroga del 2° acconto delle imposte è contenuta all’art.4 del DL 145/2023:

«per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Proprio ieri sono arrivati i primi chiarimenti del Fisco sulla proroga del 2° acconto.

La proroga riguarda in generale le persone fisiche titolari di partita iva che svolgono attività di impresa o lavoro autonomo.

Detto ciò, come già poteva essere dedotto dalla norma in esame, sono esclusi dalla proroga, quindi dovranno pagare l’acconto alla scadenza ordinaria:

  • le persone fisiche non titolari di partita IVA; non usufruiscono di tale. rinvio, ad esempio, i soci (non titolari di una propria partita IVA) di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza;
  • le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro.

La proroga non riguarda neanche i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commercial).

Proroga 2° acconto. La verifica reddituale nel modello Redditi PF

La possibilità di rimandare il pagamento è subordinata anche ad uno specifico monte ricavi/compensi.

Infatti, la proroga riguarda solo le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

Nella circolare n°31/E sulla proroga del 2° acconto, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulla verifica del limite di 170.000 euro.

Ebbene:

Allo scopo di verificare l’eventuale superamento della soglia di 170.000 euro, si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del TUIR, dichiarati per il periodo d’imposta 2022. Sempre al medesimo fine, deve ritenersi rilevante l’ammontare complessivo dei ricavi dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale.

In una nota a piè di pagina viene specificato che l’articolo 57 del TUIR, al fine dell’individuazione dei ricavi derivanti dallo svolgimento di attività d’impresa, fa riferimento, tra l’altro, all’articolo 85 del medesimo testo unico. Si precisa che, atteso il richiamo operato dalla norma in commento ai ricavi in generale, non è possibile considerare solo quelli di cui alle lettere a) e b) del citato articolo 85.

Nei fatti si considerano i ricavi complessivi.

Ancora, sempre ai fini della verifica della soglia di 170.000 euro:

  • in caso di esercizio di più attività,  contraddistinte da codici ATECO differenti, si deve tenere conto della somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate;
  • nel caso in cui, inoltre, la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.

Proroga 2° acconto. La verifica reddituale per gli imprenditori agricoli

Particolari indicazioni sono state date in merito agli imprenditori agricoli.

Per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera), le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa, in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023). Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022.

Nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.

Riassumendo…

  • La proroga del 2° acconto riguarda le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi 2022 di ammontare non superiore a 170.000 euro;
  • in caso di esercizio di più attività,  contraddistinte da codici ATECO differenti, la soglia citata è verificata  tenendo conto della somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate
  • si considerano i ricavi complessivi, compresi quelli derivante da beni e servizi prodotti e destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.