Con la liberalizzazione del mercato dell’energia per quel che riguarda luce e gas, ha permesso ai gestori di proporre anche la proposta di modifiche unilaterali del contratto. Il cittadino che riceve tale proposta, però, ha la possibilità di valutare le nuove condizioni e rifiutare la proposta per iscritto.
Se il cittadino, infatti, non rifiuta la proposta per iscritto, essa si intende tacitamente accettata.

Cosa fare, quindi, i questi casi? L’utente deve leggere molto attentamente la modifica unilaterale del contratto per non trovare brutte sorprese all’interno della bolletta.

Modifica unilaterale del contratto di luce e gas: cosa fare?

Di solito i fornitori di energia elettrica e gas presentano ai clienti la modifica delle condizioni contrattuali, decise in maniera unilaterale, alla scadenza contrattuale. L’utente ha tutto il diritto di rifiutare tali proposte, ma deve farlo per iscritto per non incorrere nel tacito assenso. Le variazioni contrattuali vanno comunicate all’utente 3 mesi prima dell’attuazione della variazione dei costi e il conteggio va effettuato dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il cliente riceve la comunicazione. La lettera deve contenere come oggetto “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e in essa devono essere illustrate tutte le variazione e modifiche si apporteranno al contratto in essere. Se la variazione dei pressi deriva da un’indicizzazione prevista dal contratto o dal un suo aggiornamento automatico dello stesso il gestore non è tenuto alla comunicazione.