In redazione di Investire Oggi, è arrivato un interessante quesito sulle regole di utilizzo del bonus connesso alle agevolazioni prima casa riservate agli under 36.

“Nel mese di gennaio 2023, ho acquisto il mio primo appartamento sfruttando le agevolazioni prima casa rafforzate riservate agli under 36. Oltre alle agevolazioni su imposta di registro, ipotecaria e catastale, mi spetta anche un credito d’imposta per l’Iva pagata sull’acquisto.  Detto ciò, è previsto un termine per l’utilizzo del credito citato? Posso già indicarlo nella dichiarazione dei redditi di quest’anno anche se riferita al 2022?”

Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa degli under 36

Prima di rispondere al nostro lettore, è utile richiamare le peculiarità delle agevolazioni prima casa riservate ai giovani under 36.

Le agevolazioni per i giovani under 36 che decidono di acquistare la loro prima casa sono previste all’art.64 del D.L. 73/2021. Le agevolazioni sono riservate agli under 36 con un Isee non superiore a 40.000 euro.

Grazie al decreto citato, gli under 36 rispetto alle agevolazioni prima casa ordinarie:

  • non pagano l’imposta di registro, ipotecaria e catastale;
  • in caso di acquisto soggetto ad IVA, hanno diritto ad un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto dell’immobile.

Generalmente per l’acquisto della prima casa, l’Iva si applica al 4%, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, si pagano ciascuna nella misura fissa di 200 euro. Oltre all‘imposta di bollo per 230 euro. Se la vendita non è soggetta ad Iva, il contribuente versa: imposta di registro al 2% (anziché 9%) con un minimo di 1.000 euro; imposta ipotecaria e catastale pari a 50 euro. Non è dovuta l’imposta di bollo.

Agevolazioni Prima casa under 36. Entro quando va utilizzato il bonus?

Venendo al quesito esposto in premessa, c’è da dire che il credito d’imposta sull’Iva pagata per l’acquisto può essere:

  • portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato;
  • utilizzato in compensazione in F24 per pagare imposte e contributi (codice tributo “6928”).

Detto ciò, la norma non prevede un termine entro il quale il credito d’imposta deve essere utilizzato.

Inoltre, in merito al quesito relativo alla possibilità di inserire il credito d’imposta 2023 (acquisto 2023) già nella dichiarazione di quest’anno che è invece riferita al 2022, c’è da dire che, come da circolare n°12/2022:

  • il credito di imposta sull’Iva “prima casa under 36” può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto, ovvero
  • della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’acquisto stesso.

Dunque, la legge permette di indicare già nella dichiarazione da presentare quest’anno (riferita ai redditi 2022) anche il credito d’imposta maturato nel 2023.

Le istruzioni

In considerazione di ciò, nelle istruzioni di compilazione del 730 2023 è riportato quanto segue:

(..)indicare il credito d’imposta maturato nel 2022. L’importo del credito è pari all’IVA pagata in occasione dell’acquisto della prima casa. In questa colonna può essere indicato anche il credito d’imposta maturato dal 1° gennaio 2023 e fino alla data di presentazione della dichiarazione.

A ogni modo, il credito d’imposta andrà riportato nella colonna 2 del rigo G8 del modello 730/2023 (o nella colonna 2 del rigo CR13 del Modello Redditi Persone fisiche fascicolo).

La compilazione del rigo G8 o del rigo CR 13 avverrà così: colonna 1, indicare il valore zero (credito da precedente dichiarazione); colonna 2,riportare il credito d’imposta maturato nel 2022 fino alla data di presentazione del modello di dichiarazione; in colonna 3, indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del modello; colonna 4, il credito d’imposta utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente all’acquisto della prima casa assoggettata a Iva fino alla data di presentazione del modello.

Riassumendo…

  • Le agevolazioni prima casa rafforzate spettano ai giovani under 36 con un ISEE non superiore a 40.000 euro;
  • in caso di acquisto soggetto ad IVA, gli under 36  hanno diritto ad un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto;
  • il credito d’imposta può essere indicato in dichiarazione dei redditi o essere utilizzato in compensazione per pagare imposte e contributi;
  • nella dichiarazione di quest’anno, può essere indicato anche il credito d’imposta maturato dal 1° gennaio 2023 e fino alla data di presentazione della stessa dichiarazione.