Alle richieste di ammissione al Fondo di Garanzia per piccole e medie imprese presentate a partire dal 13 gennaio 2021 si applicano le novità di cui alla Legge di bilancio 2021. A precisarlo è stato il Mediocredito centrale con la circolare n°1/2021. Circolare con la quale sono stati forniti specifici chiarimenti sull’accesso ai prestiti fino a 30.000 garantiti al 100% e ora con durata fino a 15 anni.

Beneficiano delle novità anche i finanziamenti già concessi.

Il Fondo di Garanzia PMI

Il fondo di Garanzia per le PMI è stato istituito con l’obiettivo di favorire l’accesso al credito delle  piccole e medie imprese.

Come da relazione illustrativa della Legge di bilancio 2021:

il Fondo, in via ordinaria, garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad es., attività finanziarie e assicurative).

Con vari decreti legge che sono stati adottati durante l’emergenza covid-19 è stata rafforzata la disciplina ordinaria nonchè introdotte delle deroghe temporanee alla stessa disciplina.

L’intervento del D.L. liquidità

Con il D.L. 23/2020, D.L. liquidità, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100% o sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti. Concessi da banche, intermediari finanziari in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti ecc.  Soggetti, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall’interessato mediante autocertificazione.
Sempre in base al D.L. Liquidità, ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, è venuta meno la valutazione del merito di credito del soggetto beneficiario finale da parte del Gestore del Fondo (Invitalia). Per le operazioni fino a 30mila euro è prevista l’approvazione automatica da parte del Fondo: i soggetti richiedenti (banche, confidi ecc.) possono pertanto erogare i finanziamenti anche prima della delibera della garanzia.

Il finanziamento così garantito dal Fondo è concesso purché preveda:

  1. l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e
  2. abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo comunque, non superiore a 30.000 euro.

Le novità della Legge di bilancio 2021 e i chiarimenti del Mediocredito

La Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021,  è intervenuta sull’operatività del fondo, prorogando le misure straordinarie previste dal D.L. liquidità. Difatti, è prorogata dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI.  Per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza COVID19. Fanno eccezione le garanzie a favore delle imprese cd. “mid cap”, le quali sono concesse dal Fondo, fino al 28 febbraio 2021.

Inoltre, la dotazione del Fondo di garanzia PMI viene incrementata di 500 milioni di euro per l’anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2023. 1.500 milioni di euro per l’anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2025 e di 500 milioni di euro per l’anno 2026.

Sulla base di tali novità con la circolare n°1/2021 , il Mediocredito Centrale ha fornito specifici chiarimenti.

I prestiti fino a 30.000 euro: durata fino a 15 anni

La Legge di bilancio 2021 è intervenuta sui prestiti di importo fino a 30.000 euro con garanzia del Fondo al 100%. Nello specifico, la durata massima dei finanziamenti è innalzata da 10 a 15 anni. Le novità operano a partire dal 13 gennaio 2021. Per i finanziamenti già concessi alla data del 13 gennaio 2021, è possibile richiedere il prolungamento della loro durata. Fino alla durata massima di quindici anni.

L’adeguamento avviene sulla base delle indicazioni riportate sulla sopra citata circolare.

  1. per i finanziamenti che, alla data del 13 gennaio 2021, sono già ammessi all’intervento del Fondo ma non ancora erogati dal soggetto finanziatore, a seguito dell’adeguamento alle nuove condizioni, dovrà essere inviata al Gestore (Mediocredito Centrale) una richiesta di conferma della garanzia già concessa;
  2. per i finanziamenti che, alla data del 13 gennaio 2021, sono già ammessi all’intervento del Fondo e già erogati dal soggetto finanziatore:
  • qualora l’adeguamento è effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un nuovo finanziamento finalizzato all’estinzione del finanziamento garantito dovrà essere inviata al Gestore una richiesta di conferma della garanzia già concessa;
  • qualora l’adeguamento è effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un importo aggiuntivo attraverso la stipula di un contratto di finanziamento distinto dal precedente e la predisposizione di un piano d’ammortamento separato, dovrà essere inviata al Gestore una nuova richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo riferita al relativo contratto di finanziamento.

Prestiti fino a 30.000: finanziamenti già erogati senza garanzia

Ancora, per i finanziamenti che, alla data del 13 gennaio 2021, sono già erogati dal soggetto finanziatore, ma per i quali non è stata presentata la richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo:

  • qualora l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al  beneficiario finale di un nuovo finanziamento finalizzato all’estinzione  dovrà essere inviata al Gestore una richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo allineata alle nuove condizioni;
  • qualora l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al beneficiario finale di un importo aggiuntivo attraverso la stipula di un contratto distinto e la predisposizione di un piano d’ammortamento separato, dovranno essere inviate al Gestore due richieste di ammissione alla garanzia del Fondo, ciascuna delle quali riferita ai relativi contratti di finanziamento.

Per le nuove richieste di finanziamento vale quanto segue:

  • la garanzia è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e
  • il soggetto finanziatore (la banca) può erogare il finanziamento, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti.

Senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Gestore.

Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti garantiti non dovrà essere superiore allo 0,20%. Aumentato del valore, se positivo, del tasso di Rendistato con durata analoga al finanziamento stesso.

Infine, è stato reso operativo l’innalzamento ad euro 40.000 dell’importo massimo del Microcredito ex art. 111 del T.U.B. Innalzamento sempre previsto dal D.L. Liquidità.