Il decreto liquidità (Decreto-legge n. 23 del 2020), contenente “Misure per le imprese e in materia di settori strategici, salute, lavoro, termini amministrativi e processuali” ed emanato a fronte del persistere in Italia dell’epidemia Covid-19 per sostenere ulteriormente imprese e famiglie a fronte della conseguente crisi economica e di liquidità che ne è derivata, ha previsto il rilascio di una garanzia pubblica pari al 100%, su nuovi finanziamenti erogati da banche di durata massima di 6 anni (preammortamento minimo di 24 mesi) a favore di micro, piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, per un importo non superiore al 25% dei ricavi e comunque non superiore a 25.000 euro.

Ammessi al beneficio non sono solo imprese ma anche professionisti. A tal proposito c’è dubbio se ammessi siano anche le società tra professionisti (le c.d. STP). La risposta non può essere che positiva, altrimenti si creerebbe una disparità di trattamento ed in considerazione anche del fatto che, come imprese e professionisti “individuali”, anche le STP sono state investite dalla crisi di liquidità legata all’epidemia.

Il problema del fatturato di riferimento

Altro dubbio è a quale fatturato bisogna far riferimento ai fini del prestito ossia se a quello risultante al 31 dicembre 2019 o al 31 dicembre 2018, visto che ad oggi i bilanci riferiti allo scorso anno d’imposta non ancora sono stati approvati (il decreto Cura Italia ha prorogato a 180 giorni il termine di approvazione dalla chiusura dell’esercizio) e dato che nemmeno sono stati ancora presentati modelli reddituali (Modello Redditi/2020). Anche il Modello IVA/2020 non tutti lo hanno ancora presentato in virtù della disposizione contenuta all’art. 62 dello stesso decreto Cura Italia (il contribuente potrà inviare il modello entro il 30 giugno prossimo, invece che entro il 30 aprile quale termine ordinario di presentazione, senza vedersi applicare sanzione alcuna).

Ad ogni modo la norma è chiara su questo aspetto: il testo dell’art 13, comma 1, lett.

m) del Decreto Liquidità fa riferimento “all’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia”. Pertanto, dato il predetto tenore letterale occorre ad oggi riferirsi ai ricavi risultanti dal Modello Redditi/2019 o dal bilancio riferito all’anno d’imposta 2018. Ciò, comporterebbe l’inevitabile svantaggio per coloro che nel 2019 hanno conseguito ricavi superiori rispetto all’anno prima. Ciò. Infatti, ridurrà l’ammontare del prestito ottenibile con il Fondo, visto che come anticipato l’importo del finanziamento non deve essere superiore al 25% dei ricavi e comunque non superiore a 25.000 euro. Ci sono poi da considerare anche coloro che hanno iniziato attività dopo il 1° gennaio 2019: questi possono presentare un’autocertificazione in cui indicano i ricavi/fatturato conseguiti lo scorso anno. Ma il dubbio ancora da chiarire si pone, invece, per chi ha iniziato attività dopo il 1° gennaio 2020. Qual è il riferimento da considerare?