Quali sono le regole fiscali per le piattaforme che gestiscono come intermediari la prenotazione di hotel online e hanno sede all’estero? A fare chiarezza, dopo la richiesta di consulenza giuridica presentata da Federalberghi, è stata l’Agenzia delle Entrate.

Stando alle indicazioni l’intermediario non residente è tenuto a identificarsi in Italia e all’emissione della fattura con Iva per le prestazioni B2C; possibilità di emettere fattura con l’applicazione del reverse charge è riservata esclusivamente al caso di intermediazione resa nei confronti di committenti soggetti passivi di imposta.

I criteri di collegamento per l’assoggettamento all’IVA italiana sono dunque due:

  • luogo di stabilimento del committente, quando si tratta di un soggetto passivo di imposta (servizi B2B);
  • luogo di erogazione del servizio oggetto di intermediazione, quando il committente è un soggetto che non agisce come soggetto passivo Iva (servizi B2C). In linea con la posizione espressa dalla Commissione europea e dalla maggioranza degli Stati membri in senso al medesimo Comitato, dunque l’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile ai servizi di prenotazione online relativi ad alberghi o simili l’articolo 7-sexies, comma 1, lettera a) del Dpr 633/72 ove l’intermediario (piattaforma online) che agisce in nome e per conto del suo cliente abbia verificato preventivamente che si tratta di un servizio B2C. Il fatto che i servizi delle medesime piattaforme siano resi attraverso internet non basta da solo a farli rientrare tra i servizi resi tramite mezzi elettronici.

Leggi anche: tasse Airbnb, è evasione fiscale?