Anche la società a partecipazione pubblica può applicare in busta paga l’imposta sostitutiva dell’Irpef nella misura del 10% sui premi di risultato corrisposti ai dipendenti: al raggiungimento di uno degli obiettivi previsti dalla contrattazione aziendale e nel presupposto che non rientri tra le amministrazioni pubbliche indicate nel Dlgs n. 165/2001.

Questa la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 296 del 14 aprile 2023.

L’agevolazione ossia la tassazione ridotta può essere applicata anche dai datori di lavoro non imprenditori, infattiil riferimento al settore privato fatto dalla norma che ha previsto la tassazione agevolata ( vedi la Legge n°208/2015, Legge di stabilità 2016) è finalizzato solo ad escludere le pubbliche amministrazioni (vedi anche circolare n. 59/2008).

La tassazione sostitutiva sui premi di risultato

Quando si parla di tassazione sostituiva sui premi di risultato si fa riferimento all’applicazione dell’imposta del 10% (articolo 1, commi 182-189 della legge n. 208/2015) sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva, è ridotta al 5 per cento, come disposto dall’articolo 1, comma 63, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

Ai fini dell’applicazione dell’imposta agevolata, è necessario che l’erogazione dei premi:

  • avvenga in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del Dlgs n. 81/2015 che
  • individuino i criteri di misurazione degli incrementi premiali.

In base alle previsioni della legge di Stabilità 2016, l’agevolazione in esame è riservata ai lavoratori del settore privato, come chiarito anche dalla circolare n. 28/2016. Sono quindi escluse dalla tassazione agevolata tutte le Amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001).

La tassazione sostitutiva sui premi di risultato. La risposta dell’Agenzia delle entrate

Nel caso di specie analizzato dall’Agenzia delle entrate nella risposta n°296, si trattava di confermare o meno l’applicazione della tassazione agevolata per i premi di risultato corrisposti da una società a controllo pubblico che ha per oggetto: la costruzione, la compravendita, la manutenzione e/o la gestione di impianti e servizi ambientali, la gestione di risorse energetiche e distribuzione di calore, compreso la produzione e vendita di energia elettrica.

Come natura giuridica deve essere considerata una società a controllo pubblico.

La società citata, per il triennio 2023-2025 ha stipulato un accordo sindacale che prevede la corresponsione di un premio di risultato.

Secondo l’agenzia delle entrate, considerato anche l’orientamento espresso con la nota del 13 marzo 2015 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, il beneficio può essere attribuito anche ai datori di lavoro non imprenditori. Infatti il riferimento al settore privato sembrerebbe finalizzato solo ad escludere le pubbliche amministrazioni (vedi anche circolare n. 59/2008).

Da qui,  l’Agenzia ritiene che la società a partecipazione pubblica, nel presupposto che non rientri tra le amministrazioni pubbliche indicate nel citato Dlgs n. 165/2001, potrà applicare la tassazione agevolata ai premi di risultato corrisposti ai dipendenti, al raggiungimento di uno degli obiettivi previsti dalla contrattazione aziendale.