Il 23 luglio scorso è scaduto il termine per inviare la dichiarazione dei redditi mediante modello 730/2019. Circa 3,3 milioni di contribuenti lo hanno fatto da soli tramite procedura web dell’Agenzia delle Entrate accettando o modificando la dichiarazione precompilata con i dati in possesso dell’amministrazione fiscale.

La trasmissione del modello 730/2019

La maggior parte dei contribuenti ha apportato modifiche alla dichiarazione tali da comportare una variazione di credito o debito d’imposta. Questo è avvenuto perché il fisco, nonostante abbia acquisito nel 2018 una mole enorme di informazioni fiscali, non è ancora a conoscenza al 100 per cento di tutti i dati che interessano il singolo contribuente.

Può capitare, però, che in fase di modifica della precompilata, si sia incorsi in errori formali o sostanziali di cui ci si è accorti dopo aver trasmesso la dichiarazione online. Cosa fare allora?

Le date utili per rimediare agli errori

Niente panico, si può rimediare integrando il modello 730/2019 ma bisogna prestare attenzione al tipo di errore a cui si è incappati. Vediamo i casi specificati dall’Agenzia delle Entrate.

Integrazione della dichiarazione che comporta variazione d’imposta

Se ci si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito, a scelta si può:

  • presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto
  • presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2019, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello REDDITI Persone fisiche 2019 può essere presentato entro il 30 settembre.

Integrazione della dichiarazione per modificare il sostituto d’imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati.

In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

Integrazione della dichiarazione sia per sostituto d’imposta sia per altri dati che comportano variazione d’imposta

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.