Con tre distinti provvedimenti l’Agenzia delle entrate, in data 19 febbraio, ha aggiornato le specifiche tecniche riguardante l’invio dei dati delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica nonchè dei dati relativi ai contratti e premi assicurativi. Spese che saranno riportate nella precompilata 2021. Disciplinate inoltre le modalità tecniche per la trasmissione dei dati riguardanti le erogazioni liberali effettuate in favore degli Enti del terzo Settore. In quest’ultimo caso, l’invio dati dati 2020 è solo facoltativo.

La precompilata 2021

Entro il 30 aprile 2021, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti le dichiarazione precompilate 2021. Si definisce precompilata in quanto il Fisco predispone la dichiarazione sulla base dei dati di spesa detraibile/deducibile comunicati dai soggetti terzi, quali operatori sanitari, assicurazioni, università ecc. Senza l’intervento del contribuente. Sono presenti nella precompilata anche i redditi percepiti nel corso dell’anno come da certificazioni uniche inviate dal datore di lavoro all’Agenzia delle entrate.

Il contribuente, una volta effettuato l’accesso alla sua dichiarazione può:

  • accettare la dichiarazione così come l’ha predisposta l’Agenzia delle entrate;
  • modificarla inserendo oneri che l’Agenzia delle entrate non ha considerato.

Ad ogni modo, nella prossima dichiarazione precompilata sono riportate le seguenti spese detraibili/deducibili:

  • le spese sanitarie e relativi rimborsi;
  • le spese veterinarie;
  • gli interessi passivi sui mutui in corso;
  • i premi assicurativi;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • i contributi versati per lavoratori domestiche spese universitarie e relativi rimborsi;
  • le spese funebri
  • i contributi versati alla previdenza complementare;
  • i bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici;
  • le spese sostenute su parti comuni condominiali, per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di risparmio energetico, di sistemazione a verde degli immobili (bonus verde) e per l’arredo degli immobili ristrutturati;
  • i contributi versati a enti o casse aventi fine assistenziale;
  • le spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
  • i contributi detraibili versati alle società di mutuo soccorso;
  • le erogazioni liberali effettuate alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e alle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, se comunicate in quanto l’invio è facoltativo;
  • ecc.

L’invio dei dati al Fisco: aggiornate le specifiche tecniche

In data 19 febbraio, l’Agenzia delle entrate ha adottato tre distinti provvedimenti.

Con tali provvedimento sono state aggiornate le specifiche tecniche riguardanti:

  1. la comunicazione dei dati sulle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali da parte degli amministratori di condominio
  2. la comunicazione dei dati relativi ai contratti e premi assicurativi.

Sono state disciplinate inoltre, le modalità tecniche per la trasmissione dei dati riguardanti le erogazioni liberali effettuate in favore degli Enti del terzo Settore Le novità arrivano, acquisito il parere favorevole dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Si veda a tal proposito il nostro approfondimento “Anche le erogazioni liberali nel 730 precompilato“.

Le spese per il recupero del patrimonio edilizio

In riferimento alla comunicazione delle spese condominiali per recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico, con il primo provvedimento,  è stato rivisto il flusso dei dati da trasmettere. L’adeguamento riguarda la novità del superbonus 110%, ex art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio. La detrazione che sia applica per gli interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico su edifici residenziali. In riferimento alla detrazioni ordinarie, è stata rimossa l’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, considerato che la scelta viene comunicata all’Agenzia con un apposito modello.

Aggiunti, inoltre, appositi campi per distinguere le diverse tipologie di interventi agevolati.

Premi assicurativi

Come visto in precedenza, nella precompilata sono presenti anche i dati dei premi assicurativi.

Infatti, le imprese assicuratrici (nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società, già obbligati alla comunicazione all’Anagrafe tributaria, prevista dall’articolo 7 del Dpr 605/1973) comunicano, entro il 16 marzo, i dati dell’anno precedente relativi:

  • ai premi di assicurazione detraibili per tutti i soggetti del rapporto,
  • ai contratti di assicurazione – con esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile e all’assistenza e garanzie accessorie – per i soggetti contraenti.

Il provvedimento del 19 febbraio ha ritoccato le specifiche tecniche allineandosi a quanto previsto in tema di Sismabonus dal decreto “Rilancio”. Inserito, quindi, il campo “Polizza assicurativa rischio eventi calamitosi con cessione credito”, per acquisire l’informazione relativa alla detrazione fiscale da applicare per le polizze sulle calamità. Questo perchè per gli interventi rientranti nel Sismabonus, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione del relativo premio spetta nella misura del 90%. Inoltre è stato inserito anche il campo “Polizza assicurativa con contratto modulare”. Per individuare e gestire i nuovi contratti di assicurazione a “moduli”, che consentono al contraente di attivare o di disattivare specifiche garanzie danni e vita in maniera flessibile anche successivamente alla stipula del contratto.

Erogazioni liberali agli enti del terzo settore

Il decreto del M.e.f. del 3 febbraio scorso ha  disciplinato,  a regime, la trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali agli Enti del terzo Settore, a partire dall’anno d’imposta 2020. L’invio dei dati al Fisco è facoltativo per il 2020.

Il decreto rimandava ad un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, l’adozione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.

Da qui, il 3° provvedimento adottato in data 19 febbraio disciplina le modalità tecniche per la trasmissione dei dati, confermando le modalità di trasmissione dei dati già previste dal provvedimento del 9 febbraio 2018.

 E’ confermato l’esercizio dell’opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle erogazioni liberali.

Per gli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019 (decreto Mef del 30 gennaio 2018) l’invio dei dati era previsto solo in via sperimentale e facoltativo. Ora è a regime.

Ad ogni modo, gli Enti del terzo settore, trasmettono i dati  con riferimento alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante.

L’invio dai dati, è obbligatorio:

  • a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2021, se dal bilancio approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entratecomunque denominate superiori a un milione di euro;
  • a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2022, se dal bilancio  approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.

Come detto sopra, per le erogazioni 2020, l’invio dati dati è solo facoltativo.