L’obbligo di POS doveva essere già scattato con tanto di multe. Eppure alzi la mano chi, ancora oggi nel 2018, si sente rifiutare il pagamento con carta di credito, soprattutto per importi medio-bassi. Cosa fare dinanzi al negoziante che non dispone di POS? Purtroppo le multe restano disapplicate. Se volete pagare un prodotto o il conto con il bancomat o la carta di credito e vi viene detto in cassa che non c’è il POS, nonostante l’obbligo, ad oggi di fatto non c’è nulla che possiate fare.

Ed ecco perché se sulla carta c’è obbligo di POS, di fatto nella pratica non è affatto raro, soprattutto nelle piccole realtà, che l’esercente non sia attrezzato per accettare il pagamento elettronico. Ipotesi che diventerà ancora meno rara probabilmente dopo l’ultima presa di posizione del Consiglio di Stato che ha bocciato definitivamente lo schema di regolamento del MISE dichiarando incostituzionali le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo di POS per pagamenti sopra i trenta euro.

L’aspetto disciplinare per il mancato rispetto dell’obbligo di POS richiamava l’articolo 693 del codice penale (equiparando di fatto pagamenti elettronici e in moneta fisica). Ma il Consiglio di Stato ha preso le distanze dall’interpretazione del Mise sull’assunto che “l’obiettivo di una efficace lotta al riciclaggio, all’evasione e all’elusione fiscale – da incentivare attraverso la completa perimetrazione del quadro giuridico di riferimento, anche mediante la sua omogeneizzazione – deve, però, necessariamente essere conseguito con l’adozione di provvedimenti rispettosi, sotto l’aspetto formale e sostanziale, dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico.

Differente invece la ratio dell’articolo 693 del Codice Penale sopra richiamato, ovvero la tracciabilità dei flussi monetari connessi all’effettuazione di cessioni di beni e prestazioni di servizio come misura di contrasto all’evasione fiscale e al riciclaggio di denaro.

Conclude quindi il Consiglio di Stato in merito al mancato rispetto dell’obbligo di POS che “la sanzione eventualmente applicabile in caso di violazione dell’obbligo di cui all’art. 15, comma 4, del d. l. n. 189/2012 debba essere ricercata all’interno dello’rdinamento giuridico che disciplina le attività commerciali e professionali. In altri termini, nel caso in esame potrebbe trovare applicazione una già esistente norma di chiusura, prevista dal vigente quadro giuridico di riferimento, che sanzioni un inadempimento di carattere residuale. Che contempli, cioè, qualsiasi altra violazione di adempimenti legittimamente imposti nell’esercizio della arte, commercio o professione.” La palla rimbalza quindi al nuovo governo.