Lavoratori dipendenti e pensioni possono contare sulla proroga al 31 agosto 2021 della sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione, tra cui il pignoramento stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

A stabilirlo è il decreto Sostegni bis nella sua fase di conversione in legge (ora all’esame del Senato dopo l’approvazione della Camera).

La proroga, ad ogni modo, riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. A ricordarlo è anche il Comunicato stampa del 21 maggio 2021 dell’Agenzia Entrate Riscossione.

Stop pignoramento stipendio: tutte le proroghe del Covid-19

A fronte dell’emergenza Covid-19, per la prima volta è stato il decreto Rilancio a sospendere dal 2 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2020 la possibilità di effettuare pignoramenti presso terzi da parte dell’Agente di riscossione del salario, e di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

In virtù del protrarsi dell’emergenza Covid-19 e delle negative conseguenze economiche che si sono abbattute su famiglie e lavoratori, il menzionato termine è stato oggetto di successive proroghe. In dettaglio, il termine è slittato secondo il seguente calendario:

  • dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 (art. 99 del decreto-legge n. 104 del 2020)
  • dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 (art. 1-bis, decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, comma 2)
  • dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021
  • dal 31 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 (decreto Milleproroghe)
  • dal 28 febbraio 2021 si è slittati al 30 aprile 2021 (decreto Sostegni).

Il decreto Sostegni bis (art. 9), nella fase di conversione in legge, stabilisce ora l’ulteriore proroga al 31 agosto 2021.

Pertanto, il datore di lavoro o l’ente pensionistico, nel periodo di sospensione (2 marzo 2020 – 31 agosto 2021), non deve effettuare le relative trattenute (di pignoramento) che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 1° settembre 2021.

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